Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48217 del 26/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 48217 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FORMICA FILIPPO N. IL 24/08/1978
avverso la sentenza n. 1044/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 14/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 26/09/2013

cc: 26-9-13

FATTO E DIRITTO
1 .-. Formica Filippo ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo
violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della sua responsabilità per il
reato di cui all’art. 337 c.p. a lui ascritto. In via subordinata chiede dichiararsi il reato estinto per
prescrizione.
2 .-. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto basato su doglianze non consentite in
sede di giudizio di legittimità. Le censure del ricorrente attengono invero alla valutazione della
prova, che rientra nella facoltà esclusiva del giudice di merito e non può essere posta in questione
in sede di giudizio di legittimità quando fondata su motivazione congrua e non manifestamente
illogica. Nel caso di specie, i giudici di appello hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e
sono pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado attraverso un esame completo ed
approfondito delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità
e della correttezza logica.
La declaratoria di inammissibilità prevale su quella di estinzione del reato per prescrizione maturata
dopo la sentenza di secondo grado da ultimo, Cass., sez. un., n. 32, dep. 21 dicembre 2000, De
Luca; Cass., sez. un. n. 15, dep, 15 settembre 1999, Piepoli).
3 .-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in
relazione al motivo dell’inammissibilità, si stima equo determinare in euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro mille in favore della Cassa delle Ammende.

R.G. n. 4996-13

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA