Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48215 del 26/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48215 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LO COCO NICOLO’ N. IL 14/03/1951
avverso la sentenza n. 2849/2010 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 27/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 26/09/2013

cc: 26-9-13

FATTO E DIRITTO
1 .-. Lo Coco Nicolò ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo
violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della sua responsabilità per i
reati di cui all’art. 336 c.p. a lui ascritti.
2 .-. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto basato su doglianze non consentite in
sede di giudizio di legittimità. Le censure del ricorrente attengono invero alla valutazione della
prova, che rientra nella facoltà esclusiva del giudice di merito e non può essere posta in questione
in sede di giudizio di legittimità quando fondata su motivazione congrua e non manifestamente
illogica. Nel caso di specie, i giudici di appello hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e
sono pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado attraverso un esame completo ed
approfondito delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità
e della correttezza logica.
3 .-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in
relazione al motivo dell’inammissibilità, si stima equo determinare in euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro mille in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 26-9-13.

R.G. n. 4992-13

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