Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48210 del 24/09/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 48210 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TOIA MASSIMO N. IL 07/10/1962
avverso l’ordinanza n. 5203/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
19/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/09/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Tto 4 cc é( I■f o
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 24/09/2014

Ritenuto in fatto

Toia Massimo ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il proprio difensore, avverso l’ordinanza
con la quale la Corte di Appello di Milano in data 19.12.2012 ha dichiarato inammissibile l’appello
proposto dal predetto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 4.6.2012 che lo aveva
ritenuto responsabile di una serie di reati fiscali di cui al d.lvo 74/2000.

co 1 lett c), l’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi e che, al fine di non incorrere
in tale patologia, occorre che l’atto di appello indichi in modo circostanziato, enucleando dal corpo
della motivazione, il punto che intende devolvere all’esame dei giudici di seconde cure,
specificando tanto i motivi di dissenso della decisione impugnata quanto l’oggetto della diversa
deliberazione sollecitata presso il giudici del gravame, ha ritenuto che le doglianze formulate
nell’atto di appello (redatto personalmente dall’imputato), oltre a difettare di chiarezza (non solo
quanto al merito degli argomenti proposti ma anche con riguardo alle richieste conclusive), non
contenessero una critica delle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata ma si risolvessero in
una riproposizione delle tesi difensive esposte in primo grado.
Con unico motivo di ricorso, la difesa del ricorrente deduce che le censure contenute nell’atto di
appello sono specifiche e circostanziate con riferimento a tutte argomentazioni svolte nella
sentenza, ampiamente spiegate e sorrette dal richiamo della documentazione a loro conforto,
peraltro allegata all’appello.
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Invero nell’atto di appello la difesa non si è
affatto limitata ad una generica contestazione della sentenza ma ad una confutazione puntuale e
congruamente argomentata con riferimento ai singoli punti della pronuncia riguardanti i reati per i
quali non vi è stata ammissione di colpevolezza. Il tutto sorretto dal richiamo alla documentazione
rilevante ai fini della trattazione dei singoli punti trattati nella decisione.

La Corte di Appello, premesso che, secondo il combinato disposto dagli art. 581 co 1 lett c) e 591

In proposito merita ricordare che, come più volte precisato da questa Corte, è ammissibile l’appello
quando la parte indichi specificamente i punti della sentenza di primo grado che richiede che siano
riesaminati, indicandone le ragioni. Difatti la genericità dell’appello e del ricorso per cassazione va
valutata in base a parametri diversi a causa della differente conformazione strutturale dei due
giudizi: solo in relazione al secondo costituisce motivo di inammissibilità per aspecifícità la
mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’impugnazione (ex pluris Cass. Sez. VI n. 13449/2014).
Inoltre, come correttamente rilevato dalla difesa, l’appello può contenere la riproposizione delle
deduzioni difensive svolte in primo grado trattandosi di un secondo grado di merito quindi risulta
1

del tutto inconferente il richiamo, fatto dalla Corte di Appello ai fini sostenere l’inammissibilità
dell’impugnazione, al fatto che la difesa si sia limitata alla mera riproposizione di deduzioni
difensive già svolte in primo grado (in proposito Cass. VI n. 50613/2013 secondo la quale “Non è
inammissibile, per genericità dei motivi, l’appello che ripropone questioni già tutte prospettate in
primo grado e disattese dal primo giudice, essendo connaturata a tale mezzo di impugnazione una
piena “revisio prioris istantiae”, ovviamente nei limiti del devoluto”).
trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per il giudizio.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della
Corte di Appello di Milano.
Così deciso in Roma, in data 24 settembre 2014.

Tanto premesso l’ ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e deve essere disposta la

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