Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48210 del 13/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 48210 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SORRENTINO ANDREA N. IL 20/01/1948
avverso l’ordinanza n. 689/2012 TRIBUNALE di ROMA, del
17/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 6‹ . Teit,, ztoj jo e/A., b„,
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Data Udienza: 13/11/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 17.1.2013 il G.M. del Tribunale di Roma – adito
quale giudice dell’esecuzione – rigettava l’ istanza proposta nell’interesse di
Sorrentino Andrea, tesa ad ottenere la declaratoria di assenza del titolo
esecutivo rappresentato dalla decisione emessa in data 16.12.2011 o, in
subordine, la restituzione nel termine per proporre impugnazione.
Nella ricostruzione operata dal giudice dell’esecuzione, i fatti essenziali sono

– nel corso del procedimento in oggetto vi era stata dichiarazione di domicilio da
parte del Sorrentino presso l’abitazione sita in Roma, via Braccio da Montone
n.30, luogo in cui erano stati ritualmente notificati i vari atti di impulso
processuale;
– l’estratto contumaciale risultava anch’esso notificato presso detto domicilio,
attraverso il doppio accesso da parte dell’ufficiale giudiziario e il successivo invio
di raccomandata ai sensi dell’art. 157 comma 8 cod.proc.pen. , con avviso di
ricevimento non ritirato dall’imputato.
L’avvenuta dichiarazione di domicilio rende – ad avviso del giudice di merito pienamente efficace la notifica in tal modo operata anche dell’estratto
contumaciale e non poteva dirsi necessaria alcuna altra notifica a soggetto
diverso, ed in particolare al difensore di fiducia.
Vi è pertanto validità formale del titolo esecutivo e non vi è prova di mancata
conoscenza dell’atto per caso fortuito o forza maggiore.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del
difensore – articolando distinti motivi.
Premessa la sintesi del contenuto dell’originaria istanza, si deduceva in
particolare :
– violazione di legge processuale e vizio di motivazione in riferimento alla
mancata osservanza delle disposizioni di cui all’art. 175 commi 1 e 2
cod.proc.pen. . Ciò perchè trattandosi di giudizio contumaciale non doveva
essere l’istante a fornire prova della mancata conoscenza ‘effettiva’ dell’atto,
quanto l’autorità giudiziaria a compiere ogni opportuna verifica sul tema. Ciò, in
particolare in un caso come quello oggetto di scrutinio, ove la notifica operata ai
sensi dell’art. 157 comma 8 presenta aspetti di irritualità rappresentati
dall’avvenuta violazione della regola contenuta nell’art.

59 disp.att.

cod.proc.pen. (i due accessi compiuti dall’ufficiale giudiziario sarebbero avvenuti
sostanzialmente nel medesimo orario mattutino) ed è pertanto ragionevole
ritenere che il destinatario non sia venuto a conoscenza del contenuto dell’atto.
2

esposti nel modo che segue :

Su tale aspetto vi è assoluta carenza motivazionale, non avendo il giudicante
argomentato sul tema ma essendosi limitato a ritenere la carenza dei
presupposti di legge ;
– violazione della legge processuale sul tema della mancata applicazione dell’art.
157 comma 8 bis e circa la ritenuta regolarità della notifica operata. Ad avviso
del ricorrente l’ordinanza erroneamente ha espresso il principio della non
applicabilità della norma di cui all’art. 157 comma 8

bis nell’ipotesi di

antecedente dichiarazione di domicilio da parte del soggetto interessato. Ciò
perchè la norma in parola avrebbe introdotto una sostanziale domiciliazione ‘ex

lege’ dell’imputato presso il difensore di fiducia, tale da comportare l’obbligo di
farvi ricorso da parte della autorità procedente per ogni notifica successiva alla
prima, con la sola eccezione del rifiuto da parte del difensore domiciliatario. In
ogni caso la notifica operata – ai sensi dell’art. 157 comma 8 – sarebbe stata
irrituale per la già segnalata ‘medesimezza’ di orario in cui risultano operati gli
accessi da parte dell’ufficiale giudiziario (il primo alle 10 e 30 del giorno 17
febbraio 2012, il secondo alle ore 12 e 15 del giorno successivo).
Giova precisare che con successivo atto il difensore contestava altresì le modalità
di perfezionamento di detta notifica non operate con l’osservanza delle regole in
tema di notificazioni a mezzo posta.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo relativo al vizio di motivazione in tema di restituzione nel termine
per impugnare è fondato e va accolto, con rigetto delle ulteriori doglianze.
Va infatti precisato che l’originaria istanza articola, in realtà, due diverse
questioni.
La prima è relativa alla validità formale della notifica dell’estratto contumaciale
della sentenza mentre la seconda si muove sul diverso (pur se correlato) piano
della «conoscenza effettiva» dell’atto notificato.
Ora, mentre nel primo caso la motivazione espressa dal giudice dell’esecuzione
risulta essere immune da vizi, per ciò che si dirà in seguito, non altrettanto può
dirsi per quanto riguarda la questione della rimessione in termini, trattandosi di
giudizio contumaciale (e pur se la contumacia è stata ritualmente dichiarata).
1.1 La notifica dell’estratto contumaciale – sul piano formale – doveva infatti
essere operata nel domicilio dichiarato e non già presso il difensore di fiducia,
così come ritenuto nel provvedimento impugnato. Come è stato chiarito, infatti,
la dichiarazione di domicilio è atto che indica una precisa volontà dell’interessato
di ricevere le comunicazioni in tale luogo e che, pertanto, prevale su altre ipotesi
di domiciliazione ‘ex lege’ come quella in parola (sez. U. n.19602 del 27.3.2008).
3

,0

E’ evidente che la notificazione al difensore diviene «necessaria» nelle ipotesi di
successiva inidoneità del domicilio dichiarato o eletto non assistita da una
comunicazione da parte dell’interessato del nuovo domicilio (ai sensi dell’art. 161
comma 4 cod.proc.pen.) ma ciò non si rinviene nel caso di specie ove il
ricorrente non fa questione di «sopravvenuta inidoneità» del domicilio eletto
quanto di diretta applicazione della previsione normativa di cui all’art. 157
comma 8 bis.
Tale motivo di ricorso non può pertanto trovare acccoglimento, essendo sul

accesso risulta comunque eseguito in orari diversi) e non potendo esser valutato
l’ulteriore motivo di ricorso (distinto ed autonomo rispetto ai precedenti)
tardivamente depositato.
1.2 Tuttavia, a fronte di una notifica dell’estratto contumaciale che – per ciò che
risulta dagli atti – non risulta avvenuta ‘a mani’ del soggetto interessato (o di
familiare convivente) e non risulta assistita dalla prova del ritiro della successiva
raccomandata, pur risultando non viziato il procedimento legale di
comunicazione, non può omettersi la verifica in concreto della «effettiva
conoscenza» dell’atto in capo al destinatario ai fini indicati nell’art. 175
cod. proc. pen. .
Sul punto, va infatti ricordato che pur a fronte di contumacia ritualmente
dichiarata – per avvenuta notifica dell’atto introduttivo del giudizio – residua la
ordinaria necessità di verifica (del resto prevista, in via generale dallo stesso art.
157 comma 5 cod.proc.pen.) della conoscenza effettiva dell’atto, specie ove si
tratti di atto relativo a giudizio contumaciale che non è stato notificato – per le
ragioni già esposte – al difensore di fiducia.
E sul punto la motivazione del provvedimento impugnato appare effettivamente
carente, in quanto attestata esclusivamente sulla validità formale della notifica e
sulla (pur condivisa) non obbligatorietà di diversa forma di notificazione al
difensore.
Non viene, in altre parole, considerato in modo adeguato l’onere – il cui
assolvimento spetta all’autorità giudiziaria (Sez. n. 46176 del 17.11.2009 rv
245515) – di verifica, nelle particolari condizioni risultanti dagli atti, della
effettiva conoscenza del provvedimento in capo all’interessato.
Va pertanto annullato – in tale parte – il provvedimento impugnato con rinvio per
nuovo esame al Tribunale di Roma.

P.Q.M.

4

piano formale «regolare» la procedura seguita dall’ufficiale giudiziario (il doppio

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla restituzione in termini e rinvia
per nuovo esame al Tribunale di Roma; rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 13 novembre 2013

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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