Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48209 del 13/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 48209 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PIGHETTI DONATO N. IL 18/02/1960
avverso l’ordinanza n. 44/2013 TRIBUNALE di PESARO, del
06/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. C” . kt2_12,077Q. , cluk
ott( yZ co)th.3 •
39.A. r
cet:c.thio

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 13/11/2013

RITENUTO IN FATTO
1. In data 6 marzo 2013 il G.M. del Tribunale di Pesaro – adito quale giudice
dell’esecuzione – rigettava l’istanza proposta da Pighetti Donato e tesa ad
ottenere la declaratoria di inesistenza del titolo esecutivo e la restituzione nel
termine per impugnare la sentenza emessa nei suoi confronti in data 10 luglio
2012.
La decisione ricostruisce i passaggi essenziali della formazione del titolo
esecutivo nel modo che segue :

momento tentata nel domicilio dichiarato in sede di interrogatorio dall’imputato
(luogo di residenza) ove l’anziana madre aveva tuttavia rappresentato la
temporanea assenza del Pighetti (trasferito per luogo ignoto) ;
– preso atto di ciò, la notifica era stata operata ai sensi dell’art. 161 comma 4
cod. proc. pen. ai due difensori di fiducia del Pighetti, il 16 ed il 17 ottobre 2012.
A parere del giudice di merito, pertanto, non vi è alcun aspetto della vicenda da
cui poter dedurre l’invalidità della formazione del titolo esecutivo o da cui far
discendere la rimessione in termini per mancata conoscenza effettiva dell’atto.
A fronte di un dubbio circa l’effettiva idoneità del domicilio dichiarato
dall’imputato – già pienamente a conoscenza della esistenza del procedimento – a
raggiungere l’effetto di conoscenza, l’estratto contumaciale è stato notificato ai
due difensori di fiducia e non risultano interruzioni del rapporto fiduciario tali da
compromettere l’esito conoscitivo della consegna.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo
del difensore – Pighetti Donato, deducendo vizio di motivazione e plurime
violazioni della diciplina processuale di riferimento.
Con il primo motivo si afferma che la madre del Pighetti non avrebbe, in realtà,
rifiutato la consegna dell’atto ma semplicemente affermato che il figlio era
assente temporaneamente. La notifica, pertanto, avrebbe dovuto compiersi
successivamente e non già attraverso consegna dell’atto ai difensori. La madre
del Pighetti non era in grado di comprendere il rilievo dell’atto che doveva
esserle consegnato e non avrebbe reso edotto il figlio di quanto era accaduto.
Con il secondo motivo si contesta il ritenuto effetto di ‘conoscenza del
provvedimento’ ed il diniego della rimessione in termini derivante dall’avvenuta
notifica ai difensori di fiducia. Il Pighetti era in realtà all’estero per motivi di
lavoro – come ritiene di aver documentato – da luglio a novembre del 2012 e non
ha avuto contezza della conclusione del procedimento a suo carico sino al suo
rientro in Italia, quando spontaneamente si reca alla locale stazione dei

2

– la notifica dell’estratto contumaciale della sentenza era stata in un primo

Carabinieri. Da ciò doveva derivare – anche per le note decisioni sul giudizio
contumaciale espresse dalla Cedu – la remissione in termini per proporre
impugnazione. Non vi sarebbe, infatti, la prova effettiva della conoscenza della
decisione adottata in contumacia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni che seguono.

procedimento di notifica dell’estratto contumaciale della sentenza.
Si era di fronte – come ben argomentato nel provvedimento impugnato – ad una
precedente dichiarazione di domicilio operata in sede di interrogatorio (atto che
dimostra la piena conoscenza della ‘pendenza’ del procedimento) che si mostra
successivamente «inidonea» dato che la madre del ricorrente – pur se
formalmente convivente – rappresenta il dato di fatto della temporanea assenza
del figlio.
Legittima e doverosa risulta, a questo punto, la notifica operata ai difensori di
fiducia ai sensi dell’art. 161 comma 4 cod.proc.pen., norma che opera in tutti i
casi di sopravvenuta inidoneità del domicilio dichiarato o eletto non
accompagnata da una comunicazione del nuovo domicilio da parte
dell’interessato.
Solo nell’ipotesi in cui fosse stato reso noto – ma non è questo il caso – il nuovo,
temporaneo, domicilio dell’imputato si sarebbe dovuto procedere a notifica in
detto luogo. Ma dagli atti non risulta alcuna comunicazione operata in tal senso
dal Pighetti alla autorità procedente, nè risulta una condizione di impossibilità di
operare detta comunicazione.
Da ciò la piena validità formale del titolo.
1.2 E’ evidente, pertanto, che il vero tema del ricorso sta nella pretesa
rimessione in termini derivante dalla mancata «conoscenza effettiva» del
provvedimento (l’estratto contumaciale), ritualmente notificato ai (due) difensori
di fiducia ed involge la diciplina di cui all’art. 175 cod. proc. pen. .
Va premesso che l’evoluzione normativa e giurisprudenziale sul tema del giudizio
contumaciale è ampiamente riprodotta nei contenuti della sentenza emessa da
questa I Sezione, n. 20862 del 30.3.2010, rv 247403, cui questo Collegio
aderisce. In particolare con detta decisione si è osservato che l’art. 175 c.p.p.,
comma 2, come sostituito dal D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito con
modificazioni nella L. 22 aprile 2005, n. 60, riconosce al contumace il diritto alla
restituzione nel termine per impugnare “salvo che lo stesso abbia avuto effettiva
conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente
3

1.1 Nessun dubbio, infatti, può essere avanzato sulla formale validità del

rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione o opposizione”.
Presupposti della restituzione nel termine per impugnare, premessa la condizione
processuale di contumace dell’imputato, sono dunque:
– assenza di effettiva conoscenza sia del procedimento (dunque contumacia non
‘informata’) sia del provvedimento conclusivo;
– mancanza di una volontaria rinunzia a comparire e a proporre impugnazione.
La norma è confezionata difatti in guisa da escludere il rimedio considerato ove
risulti la conoscenza del procedimento ovvero del provvedimento e la volontaria
partecipare) o al provvedimento conclusivo (dunque rinunzia ad impugnare).
Il dato testuale è di conseguenza inequivocabilmente nel senso che la mancanza
di conoscenza del procedimento, accompagnata da mancata volontaria rinunzia a
comparire, e del provvedimento, accompagnata da mancanza di volontaria
rinunzia a impugnare, costituiscono condizioni che devono sussistere
(cumulativamente)

per

ottenere

la

restituzione

in

termini.

Dunque il soggetto che «risulta essere» a conoscenza del procedimento – nei
suoi tratti essenziali di contestazione dell’addebito – non può ritenersi legittimato
ad ottenere la restituzione nei termini per impugnare lamentando una mancata
conoscenza effettiva (in presenza di valida notifica) dei suoi esiti.
Che la conoscenza del procedimento con volontaria (perchè informata) rinunzia a
comparire ben possa essere sufficiente ad escludere la restituzione in termini
emerge inoltre chiaramente dalla stessa giurisprudenza della Corte EDU che ha
dato causa alla previsione in esame, citata dal ricorrente. Ben noto è difatti che
la previsione invocata nel caso in esame, l’art. 175 c.p.p., comma 2, sulla
restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la condanna in
contumacia, è norma introdotta nel testo vigente proprio a seguito del comando
di legislazione che la Corte Europea ha rivolto all’Italia con la sentenza Sejdovic
c. Italia, emessa dalla prima sezione in data 10.11.04 e successivamente
confermata dalla Grande Camera a seguito di impugnazione.
E secondo la Corte Europea la legittimità del procedimento in absentia può
ritenersi solo ove risulti che l’imputato ha avuto effettiva conoscenza del
processo a suo carico e delle conseguenze che potevano scaturirne e ha
rinunziato ad awalersi del suo diritto di essere presente in udienza e di
partecipare (effettivamente) al processo a suo carico, tale livello di garanzia
essendo dovendo desumersi dall’art. 6 della Convenzione, che codifica il principio
del giusto processo (v. già Colozza c. Italia, sentenza del 12 febbraio 1985, p.
27; F.C.B. c. Italia, sentenza del 28 agosto 1991, p. 33; T. c. Italia, sentenza del
12 ottobre 1992, p. 26; Yavuz c. Austria, 27 maggio 2004, p. 45;
Novoselov c. Russia, decisione dell’8 luglio 2004).

rinunzia riferibile, alternativamente, al procedimento (dunque rinunzia a

Per stabilire se vi sia stata o meno rinuncia inequivoca a comparire, la condizione
preliminare ed essenziale è ovviamente sapere se l’imputato abbia avuto
conoscenza, non soltanto della possibilità di un procedimento a suo carico, ma
dell’esistenza effettiva di un processo e del contenuto dell’accusa sulla quale era
chiamato a difendersi in giudizio. Ed occorre che tale conoscenza sia stata
effettiva (Somogyi c. Italia del 18.4.04, p. 75), che la comunicazione del
procedimento sia stata cioè veicolata attraverso un atto giuridico rispondente a
precise condizioni formali e sostanziali, idonee a permettere all’imputato
Dunque la Corte Europea pone l’accento – essenzialmente – sulle condizioni di
«instaurazione» del giudizio contumaciale, nel senso che l’assenza dell’imputato
deve esser frutto – per essere validamente apprezzata – di una consapevole
scelta di rinunzia all’esercizio in prima persona dei diritti difensivi. E la scelta è
consapevole quando è «informata» ovvero preceduta da una effettiva
conoscenza della esistenza del procedimento e dei suoi essenziali contenuti.
Ma risultando, come nel caso in esame (ove il Pighetti è stato interrogato) tale
situazione, l’imputato che ha scelto di non comparire non può dolersi del fatto di
non avere saputo in modo effettivo l’esito del giudizio. La Corte Europea non si
avventura in tali considerazioni, limitandosi a richiedere – in modo del tutto
condisibile – la rituale «instaurazione» del giudizio in absentia.
Da ciò deriva che la notifica dell’estratto contumaciale ai difensori di fiducia – in
presenza di contumacia ritualmente dichiarata – è da ritenersi garanzia
ampiamente sufficiente a far coincidere conoscenza ‘legale’ e ‘conoscenza’
effettiva dell’atto (ai sensi dell’art. 175 comma 2 cod.proc.pen.), non essendovi
motivo alcuno per ritenere interrotto, all’epoca, il rapporto fiduciario tra imputato
e difensori.
Dunque, correttamente il giudice dell’esecuzione ha applicato siffatti principi, con
valutazione immune da vizi.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13 novembre 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

l’esercizio concreto dei suoi diritti.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA