Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48206 del 07/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 48206 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: VECCHIO MASSIMO

SENTENZA

nel procedimento promosso di ufficio per la correzione della sentenza n. 3153
(sezionale) del 3 ottobre 2013, pronunciata dalla CORTE DI CASSAZIONE
su ricorso n. 10070/2013 R.G. proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
nei confronti di:
RICCA CARMELO N. IL 20/04/1968
avverso la ordinanza 11/12/2012 GIP TRIBUNALE CATANIA 211/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;

Data Udienza: 07/11/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 45.085/2012 R. G. *

Udienza del 7 novembre 2013

Rileva
1. — Questa Corte suprema di cassazione, con sentenza n. 3.153
(sezionale) del 3 ottobre 2013, in accoglimento del ricorso del
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania,
ha annullato, senza rinvio, a cagione della incompetenza funzionale del giudice a quo, la ordinanza deliberata l’ 11 dicembre
2012 dal giudice delle indagini preliminari di quel Tribunale, in
funzione di giudice della esecuzione; e ha disposto in ordine al
corso ulteriore del procedimento davanti alla Corte di appello
di quel distretto, giudice della esecuzione competente.

2. — Per puro errore materiale di scritturazione, dovuto a mera
svista, occorsa nella compilazione del dispositivo sul ruolo di
udienza, dopo la formula «annulla senza rinvio la ordinanza
impugnata», sono state inserite le parole «rinvia per nuovo esame», in luogo delle parole «dispone la trasmissione degli atti»;

3. — Su segnalazione del Presidente del Collegio recante la data
4 novembre 2013, il Presidente della Sezione ha promosso di
ufficio la correzione del dispositivo trascritto sul ruolo di udienza.

4. — Occorre emendare la erronea espressione, nei termini indicati nel dispositivo che segue.

5. — Al riguardo deve provvedersi de plano, senza instaurazione del rito formale della correzione previsto dall’articolo 625bis cod. proc. pen.

5.1— La applicazione della ridetta disposizione deve essere, infatti, restrittivamente contenuta nei casi in cui l’errore occorso
rivesta profili di giuridica rilevanza, sicché deve, allora, assicurarsi il contraddittorio delle parti interessate. Mentre, là dove,
come nel caso di specie, si tratta di emendare la formulazione
meramente letterale del testo del provvedimento, sul piano esclusivo della forma espositiva e/o dello stile — e senza alcuna
modificazione, concreta e sostanziale, della statuizione, che
permane affatto inalterata — il principio della «massima
semplificazione nello svolgimento del processo con eliminazio-

..

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 45.085/2012 R. G. *

Udienza del 7 novembre 2013

L’ a ggravio procedi mentale degli avvisi di cancelleria e
della celebrazione della camera di consiglio partecipata (previsti dall’articolo 625-bis cod. proc. pen.) risulterebbe, infatti, assolutamente superfluo e del tutto inutile nella evidente carenza
della necessità della instaurazione del contraddittorio ai fini
della assunzione di deliberazione di rettificazione meramente
letterale e formale, affatto priva di incidenza alcuna sulle situazioni giuridiche delle parti.

5.2 — Il presente provvedimento deve essere adottato colla
forma della sentenza, trattandosi — in difetto di espressa deroga normativa — della forma «ordinaria» delle decisioni della Corte di cassazione (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002 – dep.
30/04/2002, Basile P, Rv. 221284).
P. Q. M.
Rettifica il dispositivo della sentenza n. 3.153 (sezionale) del 3
ottobre 2013 nel senso che le parole «rinvia per nuovo esame»
sono sostituite dalle parole «dispone la trasmissione degli atti».
Manda la cancelleria per l’esecuzione mediante annotazione in
calce.
Così deciso, il 7 novembre 2013.

ne di ogni atto e attività non essenziale» eletto dal legislatore delegante (articolo 2, comma 1, numero 1, legge 16 febbraio 1987,
n. 81) e costituente canone ermeneutico, e il principio della
efficienza processuale accreditano il ricorso alla procedura planaria ai sensi dell’articolo 125, comma 6, cod.
proc. pen.

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