Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48204 del 07/11/2013
Penale Sent. Sez. 1 Num. 48204 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MATRANGA PIETRO N. IL 16/11/1951
avverso l’ordinanza n. 1187/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
07/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO
ROMBOLA’;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Udit i difensor Avv.;
Data Udienza: 07/11/2013
•
Con ordinanza 6/3/13 la Corte di Appello di Milano, adito da Matranga Pietro come giudice
dell’esecuzione, dichiarava non doversi procedere nei confronti del predetto in ordine al reato
sub D della sentenza 27/5/11 del Tribunale di Milano (pena complessiva di anni 3 di reclusione
e 20.000 euro di multa) perché precedentemente giudicato con sentenza 17/7/02 dello stesso
Tribunale (per la pena di anni 10 di reclusione e 50.000 euro di multa, poi ridotta ad anni 8 di
reclusione e multa con ordinanza 18/2/08 in continuazione sul più grave reato punito con anni
15 di reclusione e 60.000 euro di multa giudicato con sentenza 13/11/02 della Corte di Appello
di Milano) e riduceva ad anni 2 e mesi 6 di reclusione (da anni 3 di reclusione) e 20.000 euro
di multa (invariati) la pena per l’esclusione del detto reato sub D (valutato per la pena di mesi
6 di reclusione rispetto al ben più grave reato sub A della stessa sentenza).
Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo vizio di motivazione: a fronte di una richiesta del
Matranga intesa al riconoscimento della continuazione tra i reati di cui alla sentenze “Bernante”
del Tribunale di Milano del 17/2/02 (la cui complessiva pena era stata ridotta per l’applicazione
della continuazione con ordinanza 18/2/08) e “Gamacchio” dello stesso Tribunale del 27/5/11,
il giudice dell’esecuzione si limitava a individuare un bis in idem tra due dei reati ivi giudicati e
a ridurre la pena in cui era compreso il secondo; la richiesta era intesa invece all’eliminazione
dell’intera pena di anni 8, determinata in continuazione su altro più grave reato con la citata
ordinanza del 18/2/08, e la sua sostituzione con quella che lo stesso giudice dell’esecuzione,
nell’ordinanza in atto impugnata, determinava in mesi 6 di reclusione.
Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., rilevando che il giudice dell’esecuzione aveva
erroneamente provveduto ai sensi dell’art. 649 (trattandosi di sentenze definitive) e non
invece dell’art. 669 cpp (trattandosi appunto di sentenze divenute irrevocabili per il medesimo
fatto contro la stessa persona), chiedeva l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato per quanto di ragione. Come chiaramente osservato dal PG concludente, il
giudice dell’esecuzione, a fronte del caso di bis in idem rappresentato dalla parte, nel ritenerne
la fondatezza in punto di fatto è incorso in un errore di diritto, applicando ad esso la disciplina
dell’art. 649 cpp (che fa divieto di un nuovo giudizio per reati già giudicati e presuppone quindi
un secondo giudizio in corso) invece di quella dell’art. 669 (dettato per i casi, come quello che
ne occupa, di più sentenze di condanna divenute irrevocabili pronunciate per il medesimo fatto
contro la stessa persona). Conseguenza dell’errore è stata di limitarsi ad eliminare la pena più
recente (calcolata per sottrazione in 6 mesi di reclusione dalla maggiore complessiva) invece di
sostituirla in toto (così come calcolata) a quella anteriore (pari a 8 anni di reclusione e multa in
aumento sui 23 anni di reclusione e multa di cui a precedente sentenza definitiva).
Il giudice del rinvio procederà al nuovo calcolo.
Pqm
annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Milano.
Roma, 7/11/13
Ritenuto in fatto