Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48203 del 07/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 48203 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SENISI GABRIELE MATTEO N. IL 06/12/1985
avverso l’ordinanza n. 10/2013 GIP TRIBUNALE di LUCERA, del
18/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO
ROMBOLA’;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ei>tA tn_
nbt,tril”;

ek_a(ta L£L,
,bue

EZ9-161U-S11-4-

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 07/11/2013

Ritenuto in fatto

Il giudice osservava che la prima sentenza (7/12/11) riguardava violazioni (commesse fino al
2816/11) delle prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale della PS nei giorni 23/5, 3015 e
26/6/11) mentre la seconda (23/5/12) riguardava una violazione (e annesso reato in materia
di droga) del giorno 24/6/11. Quanto alla pretesa continuazione tra i detti fatti (e quelli di cui
alla terza sentenza, del 21/12/11) mancava, al di là della prossimità temporale, ogni segno
unificante che superasse la mera constatazione di uno stile di vita delinquenziale.
Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo violazione di legge penale e processuale e vizio
di motivazione: la prima sentenza contestava più episodi commessi in San Nicandro Garganico
“fino al 28/6/11”, evidentemente ricadendo nel periodo i fatti (omogenei) commessi il 24/6/11
di cui alla seconda sentenza. Di poco precedente l’episodio, del pari omogeneo, di cui alla terza
sentenza, commesso in San Nicandro Garganico il 12/4/11. Nel dettaglio era avvenuto che il
24/6/11 il Senise era stato trovato in possesso di droga, di poi sottraendosi all’arresto: di qui
la mancata presenza in abitazione ai controlli del 26 e 28/6/11. Evidente l’identità del disegno
criminoso (coinvolgente, secondo la difesa, anche la precedente violazione del 12/4), tenendo
anche conto che la sentenza del 7/12/11 aveva riconosciuto in continuazione le più violazioni
ivi giudicate (fino al 28/6/11). Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., rilevato che il provvedimento era stata emesso de
plano, in violazione del disposto dell’art. 666 cpp, ne chiedeva l’annullamento con rinvio.
Considerato in diritto
Il rilievo del PG è corretto. Il giudice dell’esecuzione provvede normalmente (art. 666.3. cpp) a
seguito di udienza in camera di consiglio, dove convoca le parti. Nel caso ciò non è avvenuto, il
giudice avendo provveduto nel merito (rigettando), de plano, come sarebbe stato legittimo
(sentito comunque il pubblico ministero) solo nell’ipotesi della declaratoria di inammissibilità di
cui al comma 2 dello stesso art. 666 cpp (per manifesta infondatezza della richiesta per difetto
delle condizioni di legge o per mera riproposizione di una richiesta già rigettata).
L’ordinanza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, disponendosi per l’ulteriore corso la
trasmissione degli atti al Gip del Tribunale di Foggia (cui di recente è stato accorpato quello di
Lucera in applicazione del d.lgs. n. 155/12).
Pqm
annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Gip del
Tribunale di Foggia.
Roma, 7/11/13

Con ordinanza 18/3/13 il Gip del Tribunale di Lucera, giudice dell’esecuzione, rigettava la
domanda proposta nell’interesse di Senisi Gabriele Matteo intesa al riconoscimento del bis in
idem tra i reati giudicati con due distinte sentenze nei suoi confronti dal Gup del Tribunale di
Lucera e al riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto delle medesime e quelli di cui
ad una terza dello stesso Gup.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA