Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48202 del 07/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 48202 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
FIRENZE
nei confronti di:
CALDARAS COSTANZA N. IL 31/12/1960
avverso l’ordinanza n. 349/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
15/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO
ROMBO LA’
lette/sentile le conclusioni del PG Dott. GA-c-4A_
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Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 07/11/2013

Ritenuto in fatto

Ricorreva per cassazione il PG a quo, deducendo con unico motivo violazione di legge e vizio di
motivazione: la continuazione tra i reati presuppone un programma predefinito (“chiuso”) tra
gli stessi, che nei casi in esame non si rinveniva, i singoli reati apparendo occasionali (un furto
in uffici nei quali la Calderas si trovava o era comunque entrata ed un furto in appartamento in
cui si era introdotta da una finestra), frutto di uno stile (“aperto”) di vita criminosa (in specie
dedita ai furti). Chiedeva l’annullamento.
Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., condividendo i rilievi del ricorrente ed in assenza di
maggiori specificazioni del giudice di merito che dessero conto della riconosciuta continuazione,
chiedeva l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
Considerato in diritto
Il ricorso dell’accusa è fondato, l’ordinanza impugnata essendo affetta da un manifesto vizio di
completezza e logicità della motivazione. Invero il giudice dell’esecuzione si limita ad affermare
che entrambi i reati proposti in continuazione sono della stessa natura (furti ex art. 624-bis
cp), commessi a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro nello stesso ambito territoriale. Afferma
ancora, ma ciò è contraddetto dai rilievi del PG ricorrente, che essi ebbero le stesse modalità
esecutive. La difformità è di non poco conto, nel provvedimento (invero scarno) non risultando
approfondito uno dei parametri (l’occasionalità o meno del reato) che, logicamente, differenzia
l’identità del disegno criminoso dallo stile di vita delinquenziale.
L’ordinanza impugnata va pertanto annullata, con rinvio per nuovo esame al giudice di merito.
Pqm
annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Firenze.
Roma, 7/11/13

Con ordinanza 15/11/12 la Corte di Appello di Firenze, giudice dell’esecuzione, riconosceva la
continuazione (rideterminando la pena in anni 1 e mesi 3 di reclusione e 600 euro di multa) tra
i reati di furto ex art. 624-bis cp commessi in Prato dalla parte istante (Caldaras Costanza) il
26/3/02 e 1’1/4/02, giudicati nei suoi confronti con distinte sentenze passate in giudicato.

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