Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48201 del 07/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 48201 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BELLAVITA GIACOMO N. IL 04/06/1928
MANTEGARI ELISABETTA N. IL 01/09/1931
avverso l’ordinanza n. 421/2012 TRIBUNALE di BERGAMO, del
01/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO
ROMBOLA’;
lette/seatite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 07/11/2013

Ritenuto in fatto

Il Tribunale osservava che già la sentenza che dispose la confisca dava per presupposto che i
beni delle quattro Srl in questione si appartenessero di fatto agli imputati Bellavita Gianpaolo e
Bellavita Stefania, figli degli odierni richiedenti Bellavita-Mantegari, e non a costoro, anziani e
privi di reddito adeguato.
Ricorreva per cassazione la difesa degli istanti (estranei al procedimento penale), deducendo:
1) vizio di motivazione laddove non si era tenuto conto della relazione tecnica affidata al dott.
Stefano Sandroni che, con documentata e accurata indagine, ricostruiva i redditi (e le possibili
fonti di reddito) dei coniugi Bellavita-Mantegari dal 1944 al 2005, dimostrando la loro effettiva
proprietà (in proporzione alle partecipazioni societarie) degli immobili sequestrati e confiscati;
2) violazione di legge ove il giudice dell’esecuzione aveva proceduto e disposto inaudita altera
parte, senza instaurare il contraddittorio. Chiedeva l’annullamento.
Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., rilevato che il giudice aveva disposto (correttamente
de plano) in materia di confisca, chiedeva che, qualificato il ricorso come opposizione ex art.
667.4. cpp (in riferimento all’art. 676 e giusta l’art. 568.5. cpp), gli atti fossero trasmessi al
Tribunale di Bergamo.
Con memoria difensiva dep. 2/10/13 i ricorrenti aderivano alle conclusioni del PG, insistendo
nelle ragioni di merito.
Considerato in diritto
Il rilievo del PG (cui si è uniformata la difesa nella susseguente memoria) è corretto. Il giudice
dell’esecuzione ha proceduto in tema dì confisca ex art. 676 cpp. L’ordinanza, correttamente
emessa de plano, andava pertanto opposta ex art. 667.4. cpp, provocando una decisione di
merito in contraddittorio.
La procedura delineata dagli artt. 676 e 667.4. cpp non è derogabile. In ossequio, tuttavia, al
principio di conservazione delle impugnazioni di cui all’art. 568.5. cpp, il ricorso va qualificato
come opposizione e gli atti trasmessi al Tribunale di Bergamo per il corso ulteriore.
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qualificato il ricorso come opposizione ai sensi degli artt. 676 e 667, co. 4, cpp, dispone la
trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo.
Roma, 7/11/13

Con ordinanza 1/2/13 il Tribunale di Bergamo, adito come giudice dell’esecuzione, rigettava la
domanda di Bellavita Giacomo e di Mantegari Elisabetta, legali rappresentanti della Aché Sri,
della Red Devil Sri, dello Studio Europa Sri e della R.B. Immobili Sri, con la quale chiedevano la
revoca della confisca disposta con sentenza 12/5/10 dello stesso Tribunale dei beni sottoposti
a sequestro preventivo il 2/2/06 dal Gip del Tribunale medesimo.

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