Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48192 del 23/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 48192 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COSENTINO NICOLA N. IL 02/01/1959
avverso l’ordinanza n. 3264/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
24/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO
ROMBOLA’;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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(5)C1

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Data Udienza: 23/10/2013

Ritenuto in fatto

Premesso che secondo la difesa, una volta respinto (ovvero non autorizzato), il titolo cautelare
diventava inefficace e per la sua esecuzione l’effetto ostativo andava rimosso con una nuova
valutazione sull’attualità delle condizioni e dei presupposti della misura, il Tribunale riteneva
che ciò non fosse suo compito ma, sebbene il processo fosse in sede di cognizione, del giudice
dell’esecuzione, essendo impugnato non un provvedimento giurisdizionale (già emesso dal Gip
del Tribunale di Napoli il 28/11/11) ma un provvedimento di natura amministrativa come è
l’ordine di esecuzione del Pm.
Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo: 1) violazione di legge processuale penale per la
declaratoria di inammissibilità di un appello del tutto ammissibile (già ritenuto tale, senza che
di ciò si dolesse il Pm, dal Tribunale di S. Maria C.V. che aveva rigettato l’istanza nel merito),
laddove il giudice dell’esecuzione è competente per provvedimenti esecutivi e, seppure in
parte, definitivi; 2-3) violazione di legge (e vizio di motivazione sul punto), laddove il
provvedimento impugnato non aveva considerato che a seguito della reiezione della Camera di
appartenenza il titolo cautelare era divenuto definitivamente inefficace ed andava perciò
“novato”; non si trattava di una sua mera sospensione, essendo stato accertato un fumus
persecutionis; ferma la natura politica e non giurisdizionale del Parlamento, non di meno si
trattava di un giudizio di merito che (come sarebbe di una eventuale, denegata utilizzabilità di
intercettazioni) influiva sulla validità del provvedimento, che, comunque, necessitava di una
rinnovata valutazione, in termini di attualità, delle esigenze cautelari. Chiedeva l’annullamento
dell’ordinanza impugnata.
All’udienza camerale fissata per la discussione il PG, in accoglimento del I motivo di ricorso,
chiedeva l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti
al Tribunale cautelare di Napoli. La difesa chiedeva raccoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
Impregiudicato il merito, la prima censura è fondata.
La materia trattata è cautelare e non riguarda l’esecuzione di un provvedimento definitivo.
Come tale è stata proposta e come tale è stata considerata dal primo giudice (il Tribunale di S.
Maria C. V. in sede di cognizione), che ha provveduto rigettando nel merito. Certamente il Pm
ha disposto eseguendo un ordine del giudice (v. disposizione in atti del 15/3/13, dove si fa
riferimento, anche, a una rigettata istanza di revoca del 5/3/13), ma un ordine non definitivo e
sempre e comunque cautelare.
L’ordinanza oggi impugnata del Tribunale di Napoli, adito ex art. 311 cpp e che ha dichiarato
inammissibile il gravame, parte da un’affermazione apodittica ed errata e cioè che, avendo la
giurisprudenza ampliato l’ambito di applicazione della disciplina dell’incidente di esecuzione,
possa affermarsi che detto mezzo processuale, pur non avendo natura di impugnazione, sia
finalizzato al riesame di questioni afferenti all’esecuzione di qualsiasi provvedimento, anche nel
corso del giudizio di cognizione (pag. 2). Così non è, l’incidente di esecuzione (pur ampliato nel
suo ambito di applicazione, ferma però di esso la specificità: il riferimento potrebbe essere alla
1

n

Con ordinanza 24/5/13 il Tribunale di Napoli, in sede di gravame cautelare ex art. 311 cpp,
dichiarava inammissibile l’appello presentato da Cosentino Nicola avverso l’ordinanza 4/4/13
del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che rigettava l’istanza di inefficacia della misura
cautelare in carcere già ineseguita nei suoi confronti per la mancata autorizzazione ex art. 68,
co. II, Cost. della Camera dei Deputati cui il Cosentino apparteneva e messa in esecuzione dal
Pm il 15/3/13 una volta venuto meno il suo status di parlamentare.

Trasmessa copia ex art. 23
n. i ter L. 8-8-95 n. 332
Roma,

n

3111C. 2013

Impropri sia il richiamo alla sentenza (non pertinente al caso per la specificità dell’oggetto) n.
47326 del 16/11/07 (rv. 238530) della III sez. pen. di questa Corte, che in materia edilizia ha
affermato che il provvedimento di sgombero di un immobile oggetto di sequestro preventivo
adottato dal Pm, non avendo natura giurisdizionale, non è soggetto alla richiesta di riesame ex
art. 322 cpp né è ricorribile per cassazione, ma è imppgnabile unicamente davanti al giudice
dell’esecuzione, organo dinanzi al quale dovranngdadtti gli eventuali vizi di illegittimità o di
abnormità del provvedimento (in motivazione precisando però la Corte che in questo caso il
giudice dell’esecuzione competente coincide con il giudice che ha adottato il provvedimento di
sequestro) sia il richiamo alla più generale e ben nota giurisprudenza (per tutte la citata Cass.,
sez. I, n. 25129/10, rv. 247730) che qualifica come di carattere amministrativo (e quindi come
non direttamente impugnabili in via giurisdizionale) i provvedimenti del Pm di esecuzione delle
pene detentive. Nel caso, infatti, non si tratta dell’impugnazione di un provvedimento del Pm
(esecutivo di sgombero o di esecuzione di pena), ma dell’impugnazione di un provvedimento
cautelare (il rigetto della richiesta di declaratoria di inefficacia di un’ordinanza di custodia in
precedenza emessa da altro giudice) che è tipicamente di competenza del Tribunale in sede di
appello, secondo la prevista successione delle garanzie sul tema.
Trattandosi di soggetto in custodia cautelare in carcere, va disposto ai sensi dell’art. 94, co. Iter, n. ad. cpp_
Pqm
annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di
Napoli.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell’Istituto
penitenziario ai sensi dell’art. 94, co. 1-ter, n. att. cpp_
Roma, 23/10/13
Il ons.

.

tutela dei soggetti terzi in un processo penale definitivamente concluso con confisca di beni)
essendo previsto nel titolo X del codice di procedura che disciplina l’esecuzione penale. Altra è
la materia cautelare, compiutamente disciplinata, anche nei mezzi di tutela, nel libro IV.

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