Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4819 del 06/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4819 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PADURARU FLORIN N. IL 27/05/1980
avverso la sentenza n. 3593/2014 TRIBUNALE di ROMA, del
17/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 06/11/2014

19947/2014
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
Dalla sentenza impugnata risulta che la pena è stata applicata nella esatta misura
concordata dalle parti; del patto non faceva parte la richiesta di sospensione
condizionale della pe&k,Uancui mancata applicazione, debitamente motivata dal
giudice, non compott-Ciio- Wone dell’accordo delle parti.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1500,00 (millecinqucento/00) a
titolo di sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1500,00 (millecinqucento/00) a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso il 6.11.2014

Paduraru Florin ricorre per cassazione contro la sentenza di applicazione concordata
della pena in epigrafe indicata, deducendo violazione di legge in ordine alla
determinazione della pena e alla mancata concessione della sospensione condizionale
della pena.

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