Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48189 del 23/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 48189 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

nei confronti di
ABATE Lorenzo, nato a Pannarano il 10/08/1953,

nel procedimento per la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza
pronunciata da questa Corte di cassazione in data 6 marzo 2013 nel
procedimento n. 22462/2012.

Letti gli atti;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero presso questa Corte di cassazione, in
persona del sostituto procuratore generale, Antonio Gialanella, il quale ha chiesto
la correzione dell’errore materiale in punto di omessa condanna alle spese e al
versamento della sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende.

RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO
1. Con ordinanza emessa il 6 marzo 2013 questa Corte di cassazione,
settima sezione penale, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Abate
Lorenzo avverso l’ordinanza in data 2 febbraio 2012 del Tribunale di sorveglianza
di Napoli che aveva rigettato l’istanza di riabilitazione avanzata dallo stesso

Data Udienza: 23/10/2013

Abate, omettendo di pronunciare condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della
cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Tate lacuna ha determinato l’iscrizione, di ufficio, dell’attuale procedimento
di correzione materiale, al quale si può fare ricorso allorché l’errore materiale
incide su elementi della pronuncia estranei al “thema decidendum” e conseguenti

del giudice.
In tema di statuizioni accessorie previste dall’art. 616 cod. proc. pen., in
caso di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile o respinto, deve essere
fatta una distinzione: la norma impone soltanto la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, la quale è sottratta alla discrezionalità del
giudice e, ove omessa, è emendabile con il procedimento di correzione di errore
materiale previsto dall’art. 130 cod. proc. pen.; la stessa norma, invece, non
dispone come necessario effetto della dichiarazione di inammissibilità la
condanna del ricorrente al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della
cassa delle ammende, poiché la Corte costituzionale, con sentenza n. 186 del
13/06/2000, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 616 cod. proc. pen. “nella parte
in cui non prevede che la Corte di cassazione, in caso di inammissibilità del
ricorso, possa non pronunciare la condanna in favore della cassa delle ammende,
a carico della parte privata che abbia proposto il ricorso senza versare in colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità”; e, in ogni caso, la
determinazione dell’importo della sanzione da applicare, tra il minimo (euro 258)
e il massimo (euro 2.065) previsti, è rimessa alla scelta della Corte.
Ne discende, nel caso in esame di ricorso dichiarato inammissibile senza
inserimento nel dispositivo dell’ordinanza, deliberata il 6 marzo 2013, della
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione
pecuniaria, che risulta invece presente nella motivazione non contestuale del
provvedimento, depositata il 18 giugno 2013, l’ordinanza deve essere emendata
limitatamente all’omessa condanna alle spese processuali, quale effetto ex lege
della pronuncia, e non anche con riguardo alla mancata condanna del ricorrente
al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende,
postulante una scelta del giudice nei termini anzidetti.

2. L’ordinanza va, quindi, integrata con la sola condanna del ricorrente,
Abate Lorenzo, al pagamento delle spese processuali.

2

alla stessa per dettato legislativo non implicante alcuna discrezionalità da parte

P.Q.M.

Dispone la correzione del dispositivo dell’ordinanza emessa da questa Corte,
sez. VII, in data 6 marzo 2013 e depositata il 18 giugno 2013, con l’inserimento,
dopo la parola “il ricorso”, della frase: “e condanna il ricorrente al pagamento

Manda alla cancelleria per le annotazioni sull’originale dell’atto.

Così deciso, in Roma, in data 23 ottobre 2013.

delle spese processuali”.

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