Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48188 del 23/10/2013
Penale Sent. Sez. 1 Num. 48188 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
GUP TRIBUNALE PALERMO -CONFLITTO nei confronti di:
GIUDICE DI PACE PALERMO
con l’ordinanza n. 2277/2013 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
PALERMO, del 10/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO
ROMBOLA’;
Utte/sentite le conclusioni del PG Dott. 7\-.Aro- ,t‘oaph5-5-u-ka4–, ritA,
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Udii i difensor Avv.;
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C’174/
Data Udienza: 23/10/2013
Ritenuto in fatto
All’udienza camerale fissata per la discussione il PG chiedeva dichiararsi la competenza del Gup
del Tribunale di Palermo.
Considerato in diritto
La denuncia di conflitto è infondata e gli atti vanno trasmessi (o restituiti) per competenza al
Gup del Tribunale di Palermo.
Premesso che correttamente il Gup remittente ha investito questa Corte del conflitto (positivo)
denunciato dalla parte (in quanto in atto: v. Cass., I, sent. n. 113 del 30/11/12, dep. 3/1/13,
rv. 254260), tuttavia la competenza a procedere per il reato in questione (lesione personale
perseguibile di ufficio, in quanto commessa sì contro una affine in linea retta, ma aggravata dai
futili motivi oltre che connessa con i reati di tentata violenza privata, atti persecutori e ingiuria)
è del Gup medesimo, il Giudice di pace essendo competente per il reato di lesione personale di
cui al secondo comma dell’art. 582 cp non aggravato (con le eccezioni ivi previste) e punibile a
querela (art. 4.1., lett. a, d.lgs. n. 274/00).
Pqm
dichiara la competenza del Gup del Tribunale di Palermo, cui dispone trasmettersi gli atti.
Roma, 23/10/13
Con ordinanza letta e depositata all’udienza del 10/5/13 (a scioglimento della riserva formulata
il 1914113) il Gup del Tribunale di Palermo rigettava l’eccezione di incompetenza (in favore del
Giudice di pace, davanti al quale era pendente il medesimo reato di lesioni personali) proposta
dalla difesa di Lo Cascio Rosario, imputato di lesioni personali perseguibili d’ufficio e di altro (di
competenza comunque del Tribunale), e disponeva procedersi oltre. Alla medesima udienza,
melius re perpensa, qualificata l’eccezione proposta dalla difesa come denuncia di conflitto,
revocava la precedente ordinanza e disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte per la
decisione (provvedendo comunque per la prosecuzione del processo davanti al Tribunale).