Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48187 del 23/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 48187 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MATMUJA ETLEVA N. IL 22/05/1971
avverso l’ordinanza n. 21/2013 TRIB. LIBERTA’ di ANCONA, del
12/04/2013
senita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
e/sentite le conclusioni del PG Dott

Uditi difensor v .;

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Data Udienza: 23/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 12/4/2013, il Tribunale del riesame di Ancona rigettava
l’appello, proposto ai sensi dell’art. 322 bis cod. proc. pen., dalla società Le
Trans LTD, con sede in Bulgaria, avverso l’ordinanza del G.I.P. dello stesso
Tribunale che aveva respinto l’istanza di restituzione di un camion sequestrato
nel Porto di Ancona e condotto da Hristozov Ilcho, mezzo che nascondeva
diciannove soggetti clandestini nascosti nel rimorchio dell’autoarticolato

Il Tribunale riteneva che la società non potesse ritenersi terzo estraneo al
reato, posizione genericamente dedotta sostenendo la mancanza di modifiche
strutturali al veicolo: al contrario, aveva tale natura la botola per l’accesso delle
persone realizzata nel rimorchio sul lato motrice, strumentale al trasporto
illecito, modifica che non poteva né doveva sfuggire alla proprietaria del mezzo.
In secondo luogo, la documentazione contrattuale prodotta (un contratto di
acquisto di un rimorchio da una società greca del 26/11/2012 e un contratto di
affitto del veicolo a tale società del 5/12/2012) non confermava l’estraneità della
proprietaria ai fatti illeciti: anzi, i contratti sembravano strumentali al fine di
evitare eventuali vincoli reali che potevano derivare dal reato.

2. Ricorrono per cassazione i difensori della società Le Trans Ltd, nella
persona della legale rappresentante Matmuja Etleva.
I ricorrenti sottolineano che la società aveva acquistato il camion il
28/8/2012 e lo aveva ceduto in locazione il 26/11/2012 al cittadino greco Ntovas
Stavros che utilizzava detti mezzi per il trasporto internazionale. La ditta era
totalmente all’oscuro dell’utilizzo che il locatario avrebbe fatto del rimorchio,
risalendo il contratto di nolo ad oltre un anno prima dei fatti delittuosi. Per di più,
il contratto di nolo non era stato stipulato con l’autista successivamente
arrestato ad Ancona.

In un primo motivo, i ricorrenti deducono violazione e di legge e violazione
dell’art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., nonché motivazione apparente.
Sia Pubblico Ministero che Tribunale avevano disatteso l’obbligo di indicare
la specifica necessità probatoria perseguita con il sequestro; per di più il
Tribunale aveva ritenuto irrilevante tale finalità, tanto da non fare ad essa alcun
riferimento: ma la giurisprudenza più recente di questa Corte afferma che, anche
in relazione alle cose che costituiscono corpo di reato occorre indicare la ragione
della necessità del sequestro in funzione dell’accertamento dei fatti, in quanto
non esiste affatto la figura autonoma del sequestro del corpo di reato distinto dal

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artatamente modificato per lo scopo.

sequestro probatorio, preventivo o conservativo. Il principio si deduce dalla
norma che prevede la restituzione delle cose sequestrate quando non è
necessario mantenere il sequestro a fini di prova. Nel caso in questione, al
contrario, non era stata esplicitata alcuna valenza investigativa dell’atto
coercitivo.
La tesi sostenuta dai ricorrenti è l’unica compatibile con la tutela
costituzionale e approntata anche dalla CEDU del diritto di proprietà, soprattutto

Quanto alla buona fede della società ricorrente, il ragionamento del
Tribunale di Ancona era apodittico: il contratto di locazione dell’autoarticolato e
del suo rimorchio era stato stipulato oltre un anno prima rispetto alla data del
commesso reato (29/1/2013) e già questo elemento era sufficiente a provare la
buona fede della società; errata era la decisione del Tribunale, che esigeva una
sorta di inversione dell’onere probatorio in capo al terzo di buona fede.
Il ricorrente conclude per l’annullamento senza rinvio o con rinvio
dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere respinto.

Si deve premettere che la censura della società ricorrente di non avere
ricevuto la notifica del decreto di convalida del sequestro e conseguentemente di
essere stata impedita a presentare richiesta di riesame è infondata: ai sensi
dell’art. 324 cod. proc. pen., infatti, il termine per proporre la richiesta di
riesame decorre, per il soggetto estraneo all’esecuzione del provvedimento,
“dalla diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto
sequestro”; la società proprietaria, quindi, avrebbe potuto presentare richiesta di
riesame anche nel merito da tale momento.

La premessa è opportuna perché pare evidente che l’impostazione
dell’appello al Tribunale del riesame e del presente ricorso soffra di una
commistione tra le argomentazioni che avrebbero potuto essere proposte in sede
di riesame e quelle che possono rilevare in questa sede.
In effetti, il Tribunale del Riesame ha confermato l’ordinanza con cui il G.I.P.
ha respinto l’istanza di restituzione del veicolo sequestrato; avverso l’ordinanza
del Tribunale, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per violazione di
legge (art. 325 cod. proc. pen.).

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se essa riguarda la vittima o terzi estranei alla condotta criminosa.

Un’altra premessa è opportuna. La ricorrente ribadisce che la locazione del
veicolo alla società greca risale ad oltre “un anno prima” del trasporto dei
clandestini, ma le stesse date indicate dalla ricorrente e risultanti dagli atti
smentiscono questa affermazione: il sequestro del camion al Porto di Ancona in
conseguenza della scoperta dei diciannove clandestini nascosti in un vano
appositamente creato nel rimorchio risale al 29/1/2013; il contratto di affitto
avente ad oggetto il veicolo era stato stipulato da Le Trans LTD e la Hellas Trans
S.r.l. il 5/12/2012, quindi poco più di un mese prima del trasporto illecito.

riesame poi hanno correttamente applicato la giurisprudenza di questa Corte,
secondo cui, in tema di sequestro di cose pertinenti al reato che ne renda
obbligatoria la successiva confisca, il terzo che invochi la restituzione delle cose
sequestrate qualificandosi come proprietario o titolare di altro diritto reale è
tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa e, in particolare, oltre alla
titolarità del diritto vantato, anche l’estraneità al reato e la buona fede, intesa
come assenza di condizioni in grado di configurare a suo carico un qualsivoglia
addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell’uso illecito del bene
(Sez. 3, n. 9579 del 17/01/2013 – dep. 28/02/2013, Longo, Rv. 254749);
principio affermato specificamente anche con riferimento ai mezzi utilizzati per il
trasporto di soggetti clandestini (Sez. 1, n. 34019 del 13/06/2001 – dep.
18/09/2001, Carlà, Rv. 219753).

Come si comprende, la disciplina sopra riassunta discende dall’obbligatorietà
della confisca del mezzo, prevista, nel caso di specie, dall’art. 12, comma 4, D.
L.vo 286 del 1998: la confisca obbligatoria, ai sensi dell’art. 240 cod. pen., non
si applica solo se la cosa “appartiene a persona estranea al reato”.
La prova della “buona fede” e dell’estraneità al reato da parte del terzo
proprietario, in caso di sequestro di cose destinate alla confisca obbligatoria, non
può che essere anticipato se il terzo chiede la restituzione del mezzo sequestrato
nel corso delle indagini preliminari.

Nel caso di specie, il Tribunale ha ampiamente argomentato in ordine alla
mancanza di prova da parte della società proprietaria del veicolo della sua
estraneità al reato: le censure mosse nel ricorso, da una parte riguardano il
merito della motivazione e, quindi, non sono valutabili in questa sede in cui,
come anticipato, il ricorso è possibile solo per violazione di legge; dall’altra
“scontano” vistosamente l’errore cronologico oggetto della seconda premessa.

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Ciò premesso, il Giudice per le indagini preliminari prima e il Tribunale del

P.Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 23 ottobre 2013

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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