Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48181 del 23/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 48181 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LANDOLINA GIUSEPPE
avverso l’ordinanza n. 263/2011 TRIBUNALE di PALERMO, del
14/03/2013
sentita la r lazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
lette/se te le conclusioni del PG Dott.

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Udit i difens

Data Udienza: 23/10/2013

,

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 26/2/2013, ordinava, ai sensi
dell’art. 20 D. L.vo 159 del 2011, il sequestro della totalità delle quote sociali e
dei beni aziendali delle società New Port S.p.A., Portitalia S.r.l. e TCP – Terminal
Containers Palermo s.r.l. in pregiudizio di Spadaro Antonino, nato a Palermo il
3/10/1956, Spadaro Antonino, nato a Palermo il 4/7/1948, Buccafusca Girolamo
e Gioè Maurizio. Il Tribunale riteneva che fossero emersi sufficienti indizi per

Nostra e le quote fittiziamente intestate ai predetti soggetti, che svolgevano la
funzione subalterna di operai.

Proponeva opposizione e richiesta di revoca del sequestro il legale
rappresentante delle società Portitalia S.r.l. e TCP Terminal Containers Palermo
s.r.I., Giuseppe Landolina, rilevando che i quattro soggetti indicati nel ricorso non
erano né erano mai stati soci delle due società e osservando che il sequestro
adottato di fatto prorogava l’amministrazione giudiziale per la quale stava per
scadere il termine di un anno. L’opponente contestava che il provvedimento
opposto indicasse i sufficienti indizi che dimostrassero che le quote delle due
società erano riconducibili ai soggetti indicati, indizi che non esistevano.

Con provvedimento del 14/3/2013 il Tribunale rigettava l’istanza.

3. Ricorrono per cassazione Giuseppe Landolina e il suo difensore,
deducendo distinti motivi.
In un primo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 666 cod. proc.
pen. e omessa motivazione in ordine alla mancata fissazione dell’udienza in
camera di consiglio. In effetti, avverso il provvedimento di sequestro l’unico
rimedio esperibile era quello dell’incidente di esecuzione, trattandosi di
provvedimento non impugnabile che incide su diritti soggettivi. La mancata
fissazione di un’udienza in camera di consiglio determinava una nullità di ordine
generale, comportando la lesione del contraddittorio e del diritto di difesa e,
quindi, la nullità di cui all’art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen..
Per di più il provvedimento impugnato non dichiarava l’inammissibilità
dell’opposizione, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., ma affermava
esplicitamente che il merito dell’istanza sarebbe stata valutata all’esito del
procedimento di prevenzione: ma si trattava di motivazione illegittima e illogica,
atteso che l’opponente aveva contestato la sussistenza dei presupposti per
adottare il sequestro.

ritenere le anzidette società nella disponibilità effettiva degli appartenenti a Cosa

In un secondo motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 20 e 34 D.
L.vo 159 del 2011 e nullità dell’ordinanza per omessa motivazione, con ampia
argomentazione che in questa sede si omette di riportare, atteso l’accoglimento
del primo motivo di ricorso.

Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

4. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, chiede annullarsi senza

pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

L’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio in quanto
adottata de plano, senza fissazione di udienza camerale.

In effetti, avverso il provvedimento di sequestro di beni disposto nel corso di
un procedimento di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenenza ad
associazione mafiosa è ammessa solo l’opposizione, innanzi allo stesso giudice,
nelle forme dell’incidente di esecuzione (Sez. 2, n. 3624 del 18/01/2011 – dep.
01/02/2011, De Padova e altri, Rv. 249271), non essendone prevista l’autonoma
e immediata impugnazione (Sez. 5, n. 41153 del 27/10/2010 – dep. 22/11/2010,
Rotella, Rv. 248893).

Il Tribunale, ai sensi dell’art. 666 commi 3 e ss. cod. proc. pen., avrebbe
dunque dovuto fissare l’udienza in camera di consiglio e provvedere con
ordinanza solo dopo tale udienza.

Gli atti devono, quindi, essere trasmessi al Tribunale di Palermo perché
provveda ritualmente sull’opposizione proposta.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli
atti al Tribunale di Palermo.
Così deciso il 23 ottobre 2013

Il Consigliere estensore

ThePOSITATA

Il Presidente

rinvio l’ordinanza impugnata per violazione dell’art. 666, comma 2, cod. proc.

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