Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4818 del 06/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4818 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NDREU ERANDO N. IL 09/12/1990
PELLUMBI ELTON N. IL 10/02/1994
PRECI GERTIAN N. IL 22/12/1987
HILA EGLENTIN N. IL 18/12/1986
TOMA MARIO N. IL 10/06/1990
avverso la sentenza n. 1112/2014 GIP TRIBUNALE di ASTI, del
18/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 06/11/2014

177 Ndreu ed altri

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le impugnazioni sono manifestamente infondate. Questa Corte ha ripetutamente
affermato il principio che l’obbligo della motivazione della sentenza non può non essere
conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle
linee argomentative è necessariamente correlato all’esistenza dell’atto negoziale con cui
l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione. Ciò implica, tra
l’altro, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art.
129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti
o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause
di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione
consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla
legge e che non ricorrono le condizioni per la pronunzia di proscioglimento ex art. 129 (Sez. un
27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. Un. 27 dicembre 1995, Serafino). Tale orientamento è stato
concordemente accolto dalla giurisprudenza successiva. Anche per ciò che riguarda gli altri tratti
significativi della decisione, che riguardano precipuamente la qualificazione giuridica del fatto,la
continuazione, l’esistenza e la comparazione delle circostanze, la congruità della pena e la sua
sospensione, la costante giurisprudenza di questa Corte, nel solco delle enunciazioni delle
Sezioni unite, ha affermato che la motivazione può ben essere sintetica ed a struttura
enunciativa, purché risulti che il giudice abbia compiuto le pertinenti valutazioni. Né l’imputato
può avere interesse a lamentare una siffatta motivazione censurandola come insufficiente e
sollecitandone una più analitica, dal momento che la statuizione del giudice coincide
esattamente con la volontà pattizia del giudicabile.
D’altra parte, attesa la natura pattizia del rito, chi chiede la pena pattuita rinuncia ad
avvalersi della facoltà di contestare l’accusa. Ne consegue, come questa Corte ha più volte
avuto modo di affermare, che l’imputato non può prospettare con il ricorso per cassazione
censure che coinvolgono il patto dal medesimo accettato.
Nel caso di specie il giudice dà conto che, alla luce degli atti, la pena è correttamente
determinata e che non vi sono le condizioni per una diversa e più favorevole pronunzia.
I ricorsi sono quindi inammissibili. Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la
condanna dei ricorrenteLal pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore
della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.500
ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria.
PQM
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.500
ciascuno.
Roma 6 novembre 2014

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Marco Blaiotta)

IL PR
(Gi

ENTE

o o Foti)

in epigrafe ricorrono per cassazione avverso la sentenza recante
Gli imputati
applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. in ordine a plurimi reati di furto
aggravato e ricettazione.

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