Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48179 del 23/10/2013
Penale Sent. Sez. 1 Num. 48179 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: ROCCHI GIACOMO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MANGIA ALESSANDRO N. IL 31/07/1980
avverso l’ordinanza n. 35/2012 TRIB.SEZ.DIST. di MAGLIE, del
29/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere ott. GIACOMO ROCCHI;
lette/sgErtite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 23/10/2013
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Lecce, Sezione distaccata di Maglie, in funzione di giudice
dell’esecuzione, provvedendo sull’opposizione proposta da Mangia Alessandro
avverso il provvedimento di confisca di un’autovettura disposta con ordinanza de
plano, rigettava l’opposizione e confermava il provvedimento.
Mangia Alessandro aveva chiesto ed ottenuto sentenza di applicazione della
pena per il reato di guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186, comma 2,
lett. c) Codice della Strada; la sentenza niente aveva disposto in ordine
Secondo il Giudice, nel caso di specie permaneva l’obbligo per il giudice di
disporre la confisca del veicolo che, trattandosi di provvedimento obbligatorio,
poteva essere ordinata dal giudice dell’esecuzione. Irrilevante era la circostanza
che l’autovettura non fosse stata sottoposta a sequestro preventivo.
2. Ricorre per cassazione il difensore di Alessandro Mangia, deducendo
l’illegittimità del provvedimento impugnato.
Come era stato fatto rilevare in sede di opposizione, la confisca poteva
essere disposta solo dal giudice del dibattimento, mentre il giudice
dell’esecuzione non poteva integrare una sentenza passata in giudicato non
completa. In sede di opposizione, il giudice si era limitato ad affermare che il
giudice della cognizione avrebbe dovuto disporre la confisca.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, chiede l’annullamento
senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
Benché si trattasse di confisca obbligatoria, il giudice dell’esecuzione poteva
provvedere solo a richiesta del pubblico ministero o dell’interessato o del suo
difensore, mentre nel caso di specie aveva provveduto d’ufficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Come esattamente rilevato dal Procuratore Generale, il provvedimento di
confisca è stato adottato dal giudice dell’esecuzione senza alcuna richiesta del
P.M. o delle parti: in effetti il Giudice aveva provveduto d’ufficio a seguito della
ricezione di una nota da parte della Prefettura che, segnalando che il veicolo si
trovava ancora in sequestro amministrativo, chiedeva indicazioni.
Ai sensi dell’art. 666, comma 1, cod. proc. pen., il giudice dell’esecuzione
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all’autovettura, sottoposta a sequestro amministrativo.
procede a richiesta del pubblico ministero, dell’interessato o del difensore (l’unica
eccezione, esplicitamente prevista, riguarda l’estinzione del reato o della pena),
cosicché nessun altro soggetto è legittimato alla proposizione dell’incidente di
esecuzione (Sez. 1, n. 43208 del 16/10/2012 – dep. 08/11/2012, Scialpi, Rv.
253791)
Ne consegue che il provvedimento del giudice dell’esecuzione che, al di fuori
delle ipotesi tassativamente previste, sia adottato d’ufficio, è viziato da nullità
249024; Sez. 1, n. 1839 del 28/11/2006 – dep. 22/01/2007, Fortini, Rv.
235794).
Il ricorrente ha dedotto la circostanza, sottolineando, sia in sede di
opposizione che in sede di ricorso, che il Prefetto non era mai stato, a nessun
titolo, parte nel processo.
L’ordinanza impugnata deve, in definitiva, essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Così deciso il 23 ottobre 2013
Il Consigliere estensore
Il Presidente
insanabile (Sez. 1, n. 42308 del 11/11/2010 – dep. 30/11/2010, Ratini, Rv.