Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48178 del 23/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 48178 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI PIETRANGELI PAOLO N. IL 16/06/1971
avverso l’ordinanza n. 477/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
17/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
-‘
..0
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. O, Ce

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 23/10/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 17.10.2012 la Corte d’appello di Roma, in funzione di
giudice dell’esecuzione, tra l’altro, rigettava l’istanza di revoca del sequestro
conservativo delle polizze assicurative BNL Vita Conto Sicuro n.9117426.06 e
n.9117656.02 intestate a DI PIETRANGELI PAOLO.
Dette polizze erano state sequestrate con ordinanza in data 1.12.2004 del
Tribunale di Roma, nell’ambito del processo contro Di Pietrangeli Paolo per
truffa continuata in danno di compagnie di assicurazione, a seguito di istanza

somma dovuta all’Erario dall’imputato.
Il Di Pietrangeli era stato prosciolto dal delitto ascrittogli per prescrizione e,
conseguentemente, aveva chiesto al giudice dell’esecuzione la restituzione delle
suddette polizze.
La Corte d’appello, rilevato che ai sensi dell’art. 316/3 c.p.p. il sequestro
disposto dal P.M. giova anche alla parte civile, riteneva che, seppure la
declaratoria di prescrizione del reato aveva fatto venir meno le garanzie per il
pagamento delle spese dovute all’erario, il sequestro poteva assolvere la
funzione di garantire il pagamento delle obbligazioni civili derivanti dal reato.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Di
Pietrangeli Paolo, chiedendone l’annullamento per violazione dell’art. 317/4
c.p.p..
Osserva preliminarmente questa Corte che, a norma dell’art. 676 c.p.p., il
giudice dell’esecuzione provvede (anche) in materia di restituzione delle cose
sequestrate de plano e che contro la sua decisione deve essere proposta
opposizione davanti allo stesso giudice, secondo quanto stabilito dall’art. 667/4
c.p.p..
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, anche nel caso in cui il
provvedimento è stato assunto (irritualmente) a seguito di udienza camerale, il
provvedimento è ugualmente soggetto ad opposizione, perché altrimenti si
priverebbe la parte del secondo giudizio di merito.
Pertanto, il gravame proposto dal difensore di Di Pietrangeli deve essere
qualificato come opposizione ai sensi dell’art. 568/5 c.p.p., con conseguente
trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Roma per il giudizio di opposizione.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi degli artt. 676 e 667/4 c.p.p.,
dispone la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Roma.
Così deciso in Roma in data 23 ottobre 2013

~TATA.

del P.M. e a garanzia del pagamento della pena pecuniaria e di ogni altra

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA