Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48177 del 23/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 48177 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
D’AVINO Ferdinando, nato a Pomigliano D’Arco il 10 giugno 1976,

avverso l’ordinanza n. 8/2013 della Corte di assise di appello di Napoli in data
15/02/2013.

Letti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale, Alfredo Pompeo Viola, il quale ha chiesto di qualificare il ricorso come
opposizione, ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., e di trasmettere gli
atti alla Corte di assise di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata il 15 febbraio 2013 la Corte di assise di appello
di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza proposta da
D’Avino Ferdinando, diretta ad ottenere la riduzione della confisca, disposta nei
confronti di D’Avino Fiore (classe 1956), giusta sentenza della stessa Corte in

Data Udienza: 23/10/2013

data 29 aprile 2005, irrevocabile il 14 giugno 2007, e la restituzione all’istante di
un appezzamento di terreno di are 15,82, sito nel Comune di Somma Vesuviana,
località Starza Regina, facente parte del più vasto appezzamento di are 50,
ubicato nella medesima località, già oggetto di sequestro preventivo disposto dal
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 19 settembre 1994,
trascritto il 23 marzo 1995, col numero di repertorio 5838 del 1995, e

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione D’Avino
Ferdinando tramite il difensore e procuratore speciale, avvocato Antonio
Ammendola, il quale deduce due motivi: mancanza, contraddittorietà o
manifesta illogicità della motivazione con riferimento agli atti del processo di
cognizione richiamati nell’ordinanza; contraddittorietà e/o manifesta illogicità
della motivazione con riferimento all’ordinanza del 21 marzo 2012 emessa
nell’ambito di altro incidente di esecuzione n. 27/11 dalla III sezione penale della
Corte di assise di Napoli.

3. Il Procuratore generale, rilevato che la decisione del giudice di esecuzione
in materia di confisca, a norma dell’art. 676, comma 1, cod. proc. pen., adottata
senza formalità secondo il modulo procedimentale di cui all’art. 667, comma 4,
cod. proc. pen., è soggetta ad opposizione davanti allo stesso giudice che l’ha
pronunciata, da svolgersi nel contraddittorio di tutte le parti interessate, e non a
ricorso per cassazione, ha chiesto la qualificazione dell’impugnazione come
opposizione e la trasmissione degli atti alla stessa Corte di assise di appello di
Napoli.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va risolto in limine con la sua conversione in opposizione, come
correttamente rilevato dal pubblico ministero.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, il ricorso per cassazione
avverso un provvedimento del Giudice dell’esecuzione, per il quale è invece
previsto come mezzo di impugnazione l’opposizione, non deve essere dichiarato
inammissibile ma convertito in opposizione, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod.
proc. pen., e trasmesso al giudice dell’esecuzione, in attuazione del principio di
conservazione (c.f.r., tra le molte, Sez. 6, n. 35408 del 22/09/2010,
dep. 01/10/2010, Mafrica, Rv. 248634); con la precisazione che anche avverso il
provvedimento del giudice dell’esecuzione erroneamente emesso ai sensi dell’art.
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successivamente confiscato con la suddetta sentenza.

666 cod. proc. pen., anziché “de plano”, è esperibile l’opposizione, giacché
diversamente si priverebbe la parte impugnante della possibilità di far valere le
doglianze di merito (Sez. 5, n. 37134 del 26/05/2009, dep. 23/09/2009, Banca
Nuova S.p.A., Rv. 245130, e altre conformi).

2. Nel caso in esame, avendo avuto il procedimento di esecuzione per

D’Avino Ferdinando, rispetto alle parti del definito processo penale in cui la
medesima confisca era stata disposta, con intervenuta decisione della Corte di
assise di appello, giudice dell’esecuzione, senza formalità, ai sensi dell’art. 676,
comma 1 (secondo periodo), in riferimento all’art. 667, comma 4 (primo
periodo), cod. proc. pen., il proposto ricorso per cassazione avverso il
provvedimento del giudice dell’esecuzione che ha respinto la domanda del terzo,
disponendo la prosecuzione della procedura esecutiva, deve essere convertito in
opposizione e, conseguentemente, gli atti vanno trasmessi alla competente Corte
di assise di appello di Napoli quale giudice dell’esecuzione.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione, ai sensi degli artt. 676 e 667,
comma 4, cod. proc. pen., dispone la trasmissione degli atti alla Corte di assise
di appello di Napoli.

Così deciso, in Roma, il 23 ottobre 2013.

oggetto la richiesta di riduzione della confisca avanzata da persona terza,

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