Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48176 del 23/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 48176 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TORTORA GAETANO N. IL 18/06/1986 parte offesa nel
procedimento
c/
VITAGLIANO FLAVIO N. IL 09/07/1986
avverso la sentenza n. 3593/2006 GIP TRIBUNALE di AVELLINO, del
10/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GInOMO ROCCHI;
lette/yofite le conclusioni del PG Dott.

p-akk

oskr94›.

Uditi difen er Avv.;

Data Udienza: 23/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, con decreto
del 10/12/2012, provvedendo sulla richiesta di archiviazione del P.M. nel
procedimento nei confronti di Flavio Vitagliano per tentato omicidio di Tortora
Gaetano, dichiarava inammissibile l’opposizione all’archiviazione proposta dalla
persona offesa e disponeva l’archiviazione del procedimento.
Secondo il Giudice, la persona offesa non aveva indicato investigazioni

fatti appariva “strumentale e di dubbia genuinità”, atteso che il Tortora,
nell’immediatezza dei fatti, aveva indicato altre persone che non avevano reso
dichiarazioni a lui favorevoli, mentre i due ulteriori testimoni erano stati indicati
solo dopo quasi un mese, in sede di presentazione della denuncia – querela.
L’archiviazione veniva disposta ravvisando il Giudice la causa di
giustificazione della legittima difesa in capo all’indagato, che aveva reagito
all’aggressione posta in essere da Tortora Gaetano e non emergendo con
certezza l’animus necandi nell’indagato, dovendo, quindi, il delitto ipotizzato
essere derubricato in quello di lesioni personali, ormai prescritto.

2. Ricorre per cassazione Gaetano Tortora, deducendo violazione sostanziale
del diritto della persona offesa al contraddittorio per omessa fissazione
dell’udienza camerale ai sensi degli artt. 409 e 410 cod. proc. pen..
L’opposizione proposta dalla persona offesa imponeva al Giudice di fissare
l’udienza camerale; non possono costituire motivo legittimo di inammissibilità
eventuali ragioni di infondatezza dei temi indicati nell’atto di opposizione. Il
provvedimento era, quindi, affetto da nullità assoluta.

In un secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di
motivazione: la motivazione del provvedimento impugnato era solo apparente.
Il ricorrente conclude per l’annullamento del decreto impugnato.

3.

Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per la

declaratoria di inammissibilità del ricorso per genericità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è generico e, quindi, inammissibile.

Il ricorrente si limita, infatti, a lamentare la violazione del contraddittorio

2

suppletive pertinenti: la richiesta di audizione di potenziali persone informate sui

conseguente alla mancata fissazione dell’udienza camerale da parte del G.I.P.,
senza in alcun modo analizzare la motivazione con cui il Giudice ha provveduto
de plano.
In effetti, la presentazione dell’opposizione alla richiesta di archiviazione da
parte della persona offesa non obbliga il Giudice per le Indagini Preliminari a
fissare l’udienza in camera di consiglio: l’art. 410, comma 2, cod. proc. pen.
prevede, infatti, che il Giudice provveda con decreto “se l’opposizione è

Esattamente questa è stata la decisione adottata dal Giudice, sulla base di
una valutazione di non pertinenza e irrilevanza delle prove oggetto
dell’investigazione suppletiva indicate dalla persona offesa nell’atto di
opposizione: ma la motivazione adottata dal Giudice non viene in alcun modo
censurata dal ricorrente.

Si deve ricordare che il ricorso per cassazione è inammissibile quando è
fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che risultano
carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n.
18826 del 09/02/2012 – dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).

Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 23 ottobre 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

inammissibile e la notizia di reato è infondata”.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA