Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48175 del 23/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 48175 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LA SPINA AGATINO N. IL 04/01/1946
avverso l’ordinanza n. 25/2012 TRIB.SEZ.DIST. di SANT’AGATA DI
MILITELLO, del 08/10/2012
sentita la re azione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
lette/se e le conclusioni del PG Dott.

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Data Udienza: 23/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Patti, Sezione distaccata di Sant’Agata di Militello, in
funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza dell’8/10/2012, respingeva la
richiesta del difensore di La Spina Agatino di declaratoria di non esecutività della
sentenza del 17/2/2010 e di rimessione in termini per proporre impugnazione. Il
Giudice rilevava che la notifica dell’estratto contumaciale all’imputato era stata
eseguita correttamente e che tale notifica non era dovuta al difensore, che era

depositata nei termini indicati dal Giudice ai sensi dell’art. 544, comma 3, cod.
proc. pen.

2. Ricorre per cassazione il difensore di La Spina Agatino, deducendo
violazione di legge. In realtà all’imputato non era stato affatto notificato
l’estratto contumaciale della sentenza ma, piuttosto, un provvedimento
concernente la confisca e la distruzione del materiale sequestrato.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

3.

Il Procuratore generale conclude per l’annullamento senza rinvio

dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’analisi del fascicolo processuale ha permesso di verificare l’infondatezza
della domanda di non esecutività della sentenza.

Agli atti è, infatti, presente la notifica della sentenza contumaciale inviata al
domicilio eletto dall’imputato nel corso delle indagini preliminari e regolarmente
effettuata ai sensi dell’art. 157, comma 8, cod. proc. pen., con accesso
dell’ufficiale giudiziario, deposito presso la casa comunale e affissione alla porta
dell’abitazione della casa dell’imputato, nonché invio della comunicazione
dell’avvenuto deposito con raccomandata con avviso di ricevimento.
Tale raccomandata, con rituale adempimento degli obblighi connessi, è stata
definita con attestazione di compiuta giacenza presso l’Ufficio postale, così
realizzandosi il “ricevimento” di cui alla norma citata.

Esattamente l’Ufficio del giudice ha applicato questa procedura, atteso che
l’elezione di domicilio non era mai stata revocata o modificata dall’imputato benché prima dell’elezione di domicilio l’interessato fosse stato avvisato che egli

2

presente alla lettura del dispositivo, tenuto conto che la sentenza era stata

doveva comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto (art. 161
cod. proc. pen.), cosicché, nel notificare l’estratto contumaciale, occorreva
verificare se la notificazione nel domicilio eletto fosse divenuta impossibile come, in realtà, non era.

2. Se, quindi, il motivo concernente la domanda principale deve essere
respinto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata relativamente alla
domanda di remissione in termini per proporre impugnazione, su cui il Giudice
non ha provveduto.
Si deve ricordare che, in base al rinnovato art. 175, comma 2, cod. proc.
pen., il rigetto di tale istanza, quando è stata pronunciata sentenza
contumaciale, è possibile solo in presenza di prova dell’effettiva conoscenza del
provvedimento da parte dell’imputato.
L’obbligo del giudice dell’esecuzione di provvedere sull’istanza di remissione
in termine, nel caso in cui non venga dichiarata la non esecutività del
provvedimento, è sancito dall’art. 670, comma 3, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla istanza di remissione in
termine e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Patti; rigetta nel resto
il ricorso.

Così deciso il 23 ottobre 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

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