Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48173 del 29/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48173 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AMMIRATI LUIGI N. IL 24/03/1963
HUANG JISHENG N. IL 01/11/1961
avverso la sentenza n. 4744/2014 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di NOLA, del 10/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 29/10/2015

Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Noia, su richiesta degli imputati
concordata con il PM, ha applicato ad Ammirati Luigi e Huang Jisheng ai sensi dell’art. 444 cod.
proc. pen. le pene rispettive di due anni e dieci mesi di reclusione (Ammirati) e dieci mesi di
reclusione (Huang) per i reati di associazione per delinquere e truffa (artt. 416 e 640 cod.
pen., solo Ammirati) e vari episodi di falso (artt. 476, 482 cod. pen., entrambi).

Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione si rivela inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è conformato alle indicazioni di
questa Corte regolatrice e adeguandosi a quanto contenuto nell’accordo tra le parti ed esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera adeguata all’obbligo di motivazione, calibrato in rapporto alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez. U del 27/03/1992, Di Benedetto; Sez.
U del 27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina).
Alla dichiarazione d’inammissibilità delle impugnazioni segue, come per legge, la condanna dei
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno di una somma in
favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.500,00 (millecinquecento).

P. Q. M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno della somma di C 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 29 ottobre 2015
Il consaeetensore
1O/lantoìVi1loni

Il Prsdftnte
Vincen
otundo

Contro la sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione gli imputati, lamentando entrambi mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

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