Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48172 del 29/10/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48172 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PARISI ANTONIO ANDREA N. IL 25/05/1985 parte offesa nel
procedimento c/
avverso il decreto n. 13046/2014 GIP TRIBUNALE di CATANIA, del
08/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 29/10/2015
RG 9820/15
Motivi della decisione
PARISI Antonia» Andrea ricorre, a mezzo del difensore,
contro l’indicato
provvedimento di archiviazione emesso dal GIP del Tribunale di Catania il 8.1.2015
nei confronti di SPAMPINATO Gino in relazione agli artt. 368 e 640 c.p..
Il ricorrente deduce vizio della motivazione del provvedimento in quanto redatto a
mano con grafia illeggibile che non ne consente di comprendere la motivazione.
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato in quanto la grafia
dichiarato inammissibile l’opposizione spiegata dal ricorrente – indicando
«indagini analoghe a quelle già svolte dal P.M. >> – e disposto l’archiviazione
degli atti.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in
favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00
(mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle
ammende.
Roma, 29.10.2015
utilizzata non osta alla comprensione delle ragioni per le quali il Giudice ha