Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48172 del 23/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 48172 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
D’AMBROSIO Giovanni, nato a Ottaviano il 26 settembre 1962,

avverso l’ordinanza n. 5800/2011 del Tribunale di sorveglianza di Napoli in data
13/03/2012.

Letti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale, Roberto Aniello, il quale ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza
impugnata limitatamente al rigetto delle istanze di cui agli artt. 47ter e 50 Ord.
Pen., con rinvio per nuovo esame allo stesso Tribunale di sorveglianza, e il
rigetto del ricorso nel resto.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di sorveglianza di Napoli
ha respinto la domanda di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da
D’Ambrosio Giovanni, con riguardo alla condanna ad anni 3 e mesi 6 di
reclusione (pena residua da espiare di mesi 4 e giorni 27 di reclusione), per il

Data Udienza: 23/10/2013

delitto di concorso in peculato, commesso, nella qualità di Sindaco del comune di
Ottaviano, per lungo arco di tempo, dal 1991 al 1997, arrecando all’ente
pubblico un danno di rilevante entità assommante a circa 55 miliardi e mezzo di
vecchie lire.
Il Tribunale, pur dando atto nell’epigrafe del provvedimento delle ulteriori
istanze di detenzione domiciliare e semilibertà, proposte dal D’Ambrosio, ha

sulla base della gravità del reato commesso, dell’ingente danno arrecato all’ente
territoriale e del mancato risarcimento del danno alla parte civile costituita, oltre
all’omesso pagamento delle spese dei tre gradi di giudizio dalla stessa sostenute,
valorizzando altresì la rimozione dalla carica di consigliere provinciale cui il
D’Ambrosio era stato eletto dopo il fatto, nel 1998.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il
D’Ambrosio tramite il difensore, avvocato Consiglia Fabbrocini, la quale lamenta
l’omessa, insufficiente ed apparente motivazione e la violazione degli articoli 47,
47ter, 50, 71bis, comma 2, della legge n. 354 del 1975, e dell’art. 656 cod. proc.
pen.

3. Il Procuratore generale ha ritenuto esaustiva la motivazione di rigetto
della più ampia misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, fondato non
solo su valutazione retrospettiva della gravità del reato commesso e del danno
patrimoniale arrecato, ma altresì sulla condotta successiva al delitto, sintomatica
di scarsa rivisitazione critica della precedente devianza per omesso impegno
risarcitorio; e, tuttavia, ha rilevato la totale obliterazione delle altre istanze di
ammissione alla detenzione domiciliare o alla semilibertà, avanzate in via
subordinata dal condannato. Ha chiesto, pertanto, l’annullamento parziale
dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza
di interesse.
Dall’acquisita

certificazione

penitenziaria risulta che

il

del

Dipartimento

dell’Amministrazione

D’Ambrosio è stato ammesso alla detenzione

domiciliare I’ll maggio 2012 e ha terminato l’espiazione del breve residuo pena
il 28 agosto 2012.
2

motivato il rigetto della sola domanda di affidamento in prova al servizio sociale

Va aggiunto che il ricorrente non ha manifestato, con specifica e motivata
deduzione, il suo interesse a coltivare l’impugnazione (c.f.r., in senso conforme,
seppure con riguardo al caso di ricorso avverso provvedimento applicativo di una
misura custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace: Sez. U, n. 7931 del
16/12/2010, dep. il 1903/2011, Testini).
Ne discende la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per carenza di

Tale esito non comporta provvedimenti accessori di condanna, in adesione
alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno
dell’interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua
proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del
ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione
pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996,
dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997,
dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003,
dep. 22/11/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006,
dep. 14/09/2006, De Mitri, Rv. 234859).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso, in Roma, il 23 ottobre 2013.

interesse.

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