Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48171 del 17/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 48171 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI CAPORIACCO ALBERTO N. IL 25/08/1959
avverso l’ordinanza n. 224/2011 TRIBUNALE di TRIESTE, del
26/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. al; -;,..~ci-J

Uditi difensor Avv

cLe

Data Udienza: 17/10/2013

ritenuto in fatto

1.

Con ordinanza del 26.10.2012 il Tribunale di Trieste, in composizione

monocratica ed in veste di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza interposta da
DI CAPORIACCO Alberto di revoca dell’ordine di esecuzione e carcerazione, con
sospensione della pena irrogata con sentenza 19.5.2008 dal tribunale di Trieste,
divenuta definitiva il 6.7.2009, sul presupposto che era intervenuta sentenza di

rigetto dell’istanza di rimessione in termini per l’impugnazione della sentenza
suindicata 19.5.2008, che doveva ritenersi irrevocabile.

2.

Avverso tale decisione, interponeva ricorso per cassazione il prevenuto,

personalmente per dedurre illogicità della motivazione. Il ricorrente rilevava che
l’istanza che aveva formulato aveva riguardo alla non irrevocabilità della sentenza
suindicata, non essendo mai stata a lui notificata l’ordinanza della corte d’appello
di Trieste, in data 23.4.2009, con cui era stato dichiarato inammissibile l’appello
per tardività interposto avverso detta sentenza. Lamentava il ricorrente che non
fosse stata a lui notificata l’ordinanza di inammissibilità dell’appello, con il che egli
sarebbe stato ancora in termini per proporlo, non esistendo agli atti prova
dell’intervenuta notificazione nei di lui confronti e che di conseguenza non sarebbe
corretta la data riportata di irrevocabilità della sentenza.
3.

Il Procuratore Generale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

4.

Con successiva memoria il ricorrente ribadiva che l’ordinanza

di

inammissibilità dell’appello per tardività venne notificata al difensore d’ufficio solo
il 6.5.2009 e non fu mai notificata a lui personalmente. Ripeteva quindi che egli
doveva essere ancora ritenuto in termini per proporre ricorso contro l’ordinanza;
avrebbe dovuto essere l’irrevocabilità dell’ordinanza a determinare l’irrevocabilità
della sentenza. In ogni caso l’irrevocabilità sarebbe stata affermata de plano,
senza contraddittorio.

Insisteva quindi per fare dichiarare non irrevocabile

l’ordinanza con cui venne dichiarata irrevocabile la sentenza di appello.
5.

Con successiva memoria del 1.10.2013, il ricorrente ha chiesto la

riunione al presente procedimento di quello sub numero 35224/2013, per cui non
è ancora stata fissata udienza avanti questa Corte, assumendo che in caso di
impossibilità alla riunione, intendeva rinunciare al presente processo, insistendo
per la sollecita fissazione dell’udienza del processo suindicato 35224/2013 in cui
si verserebbe, a suo dire, in ipotesi di detenzione illegittima.

questa Corte in data 20.10.2011, con cui era stata confermata la legittimità del

Considerato in diritto.

La richiesta del ricorrente di riunione dei processi non può essere accolta,
poiché il processo n. 35224/2013 si trova in una fase diversa rispetto a quello per
cui è stata fissata l’odierna udienza, risultando ancora pendente avanti alla
Procura Generale per il parere ai sensi dell’art. 611 cod.proc.pen. La volontà

di mancata riunione va quindi presa in considerazione e vale come causa di
inammissibilità del ricorso , ai sensi dell’art. 591 lett. d) cod.proc.pen.

Ai sensi dell’art. 592 cod.proc.pen., il ricorrente va condannato al pagamento
delle spese del procedimento, nonché al versamento di somma che si ritiene equo
determinare in soli euro 300,00 a favore della cassa delle ammende, considerato il
grado di colpa del ricorrente, giusto il disposto dell’art. 616 cpp, così come deve
essere interpretato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.
p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al pagamento della somma di euro trecento alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, addì 17 Ottobre 2013
Il vìansigliere est.

Il Presicip

manifestata personalmente dal ricorrente di rinunciare al presente ricorso in caso

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