Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48170 del 17/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 48170 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CONTINO GIUSEPPE N. IL 07/05/1957
avverso il decreto n. 3158/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 07/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. tk i-zed13- otift tu-

Data Udienza: 17/10/2013

ritenuto in fatto

1.

Con decreto del Magistrato di sorveglianza di Roma in data 7.5.2013,

veniva dichiarata inammissibile l’istanza di correzione delle ordinanze del Tribunale
di sorveglianza di Roma in data 3.2.2011, 15.7.2011 , 14.6.2012 con cui era stato
concesso a CONTINO Giuseppe (dopo 15 anni di reclusione) il beneficio della
liberazione condizionale, ai sensi dell’art. 176 cod.pen e 16 nonies L. 82/1991, onde

in cinque anni la durata della liberazione condizionale. Nel marzo 2013 erano
scaduti i cinque anni previsti dalla legge, cosicchè il Contino aveva chiesto la
declaratoria di estinzione della pena, che non veniva pronunciata perchè non era
stato indicato il termine di durata della misura in questione nei provvedimenti che
l’avevano concessa. In particolare il magistrato di Sorveglianza evidenziava che si
poteva prescindere dalla correzione richiesta, rilevando che non era in discussione il
fine pena relativo ai cumuli pregressi, che andava in ogni caso determinato in anni
cinque a decorrere dall’inizio della misura, applicata con ordinanza 29.2.2008, ma
che era controverso il fine pena.

2.

Avverso tale decisione interponeva ricorso per cassazione la difesa del

Contino, per dedurre che era onere del tribunale indicare il termine di durata della
misura della libertà vigilata che non poteva essere demandato alla buona volontà
dell’interprete. Veniva fatto di rilevare che sia i cumuli pregressi, che quello
sopravvenuto riportavano la pena di anni trenta di reclusione, a seguito del cumulo
giuridico, sicchè nessuna pena si era concretamente aggiunta. Del resto era
principio affermato da questa Corte che la durata massima di cinque anni dalla
liberazione condizionale per i condannati all’ergastolo, vale anche per i condannati a
pena temporanee e ancora da espiare superiori ad anni cinque; veniva ricordato
che questa Corte aveva scritto che l’ammissione alla liberazione condizionale per i
collaboratori di giustizia ai sensi dell’art. 16 nonies di 8/1991, può produrre
l’effetto di ridurre una condanna all’ergastolo ad una restrizione massima di
quindici anni ed una condanna a trenta anni riduce la pena a sette anni e mezzo di
reclusione e a cinque di liberazione condizionale, per un totale di dodici anni e
mezzo di reclusione.

3.

Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Con memoria depositata il 20.9.2013,viene evidenziato che ottimisticamente
il PG ha rilevato che la correzione dei provvedimenti suindicati non era necessaria,
poiché l’inizio e la durata della misura non sono affatto scontati. Infatti ribadisce la
2

apportare l’indicazione della durata massima prevista dalla legge, ovvero stabilire

difesa che la determinazione della durata massima della liberazione condizionale e
la connessa data di decorrenza della misura avevano portata sostanziale, tanto è
vero che il tribunale si dichiarava non in condizione di decidere. In ragione delle
conseguenze che possono derivare all’interessato viene chiesto a questa Corte che
ai sensi dell’art. 620 c. 1 lett. I) e 621 cod.proc.pen. siano apportate le correzioni
alle singole ordinanze, con l’indicazione della durata del beneficio in cinque anni
decorrenti dal 29.2.2008 e con relativa estensione del beneficio alla pena da

Considerato in diritto
Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
Infatti deve essere ricordato che l’art. 177 c. 2 cod.pen. stabilisce i termini
entro cui la pena va dichiarata estinta, specificando che “decorso il tempo della
pena inflitta ovvero cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione
condizionale, se trattasi di condannato all’ergastolo senza che sia intervenuta
alcuna causa di revoca, la pena rimane estinta e sono revocate le misure di
sicurezza personali ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con
provvedimento successivo”.

Dunque è più che evidente la superfluità della

correzione richiesta, non essendo controverso che il termine utile per l’estinzione
delle pene di cui ai titoli indicati nella domanda doveva decorreva dalla data del
29.2.2008, con maturazione al 29.2.2013, ovverosia dopo cinque anni dall’inizio di
esecuzione della misura alternativa, tanto più che in tal senso opinava il giudice a
quo nel decreto impugnato. Sennonchè il magistrato di sorveglianza correttamente
rilevava che essendo sopraggiunto un nuovo titolo (sentenza 12.7.2012), era stata
disposta la prosecuzione della liberazione condizionale, ma si imponeva la
trasmissione degli atti al tribunale di Sorveglianza che aveva fissato all’uopo al
2.7.2013 la decisione.
E’ immediato rilevare che la difesa ebbe ad insistere per un provvedimento di
correzione assolutamente non necessario, come rilevato dal Procuratore Generale,
laddove l’ostacolo alla dichiarazione di estinzione della pena non doveva essere
ricondotto alla mancata indicazione della data della durata massima della misura ,
quanto al fatto che doveva essere valutata l’emergenza della sopravvenienza di
altro titolo detentivo. Il decreto con cui è stata rigettata la richiesta di correzione è
ineccepibile.

Alla declaratoria d’inammissibilità, consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00, alla cassa delle
ammende.
3

espiare indicata nel tiolo esecutivo.

p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in solido
delle spese processuali e a quello della somma di euro mille, in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17 Ottobre 2013.

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