Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48163 del 07/11/2013
Penale Sent. Sez. 1 Num. 48163 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AMIRANTE LUC10 N. IL 12/05/1976
avverso la sentenza n. 2641/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 24/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARCELLO ROMBOLA’
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Nuc, ,e, pt,INY che ha concluso per Q.) h,”„,s„u„,~Z.—. ol,Q
Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.
o.
Data Udienza: 07/11/2013
Ritenuto in fatto
Con sentenza 24/10/12 la Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza 9/3/10 del
Tribunale di Ferrara che, con le attenuanti generiche, condannava Amirante Lucio alla pena di
mesi 12 di arresto per il reato (ex art. 699, co. 2°, cp: in Pieve di Cento, il 10/5/08) di porto,
fuori dalla propria abitazione, di un coltello tipo da caccia o pesca della lunghezza di 23,5 cm,
con lama fissa di 13,5 cm, per il quale non è ammessa licenza.
Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo con unico motivo vizio di motivazione in ordine
alla qualificazione giuridica del reato contestato: la stessa natura e destinazione del coltello
sequestrato doveva portare, giusta anche la citata giurisprudenza di legittimità, non nel novero
delle armi bianche proprie (art. 669, co. 2, cp) bensì in quello degli strumenti atti ad offendere
(art. 4, co. 2, L n. 110/75). Chiedeva l’annullamento.
Alla pubblica udienza fissata per la discussione il PG chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso. Nessuno compariva per il ricorrente.
Considerato in diritto
La sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
Premessa la non manifesta infondatezza del ricorso (un coltello da caccia o pesca, proprio per
la sua destinazione, andrebbe qualificato come strumento da punta o taglio atto a offendere,
secondo la dizione dell’art. 4, co. 2, L n. 110/75, anche se nella specie trattasi di un coltello a
lama rigida, assimilabile a un pugnale o uno stiletto per i quali non è ammessa licenza ai sensi
dell’art. 699, co. 2, cp, portato in luogo pubblico in circostanze del tutto estranee all’uso di
caccia o pesca), il reato è estinto per prescrizione (in assenza di sospensioni in alcuno dei gradi
di merito, il termine è decorso, ex artt. 157 e 161 cp, il 10/5/13).
Pqm
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Roma. 7/11/13
Il ‘ons. e-t.
Il PresrecZ.
Il coltello era rinvenuto nel cruscotto dell’autovettura dell’Amirante in esito alla perquisizione
del veicolo seguita ad un’aggressione nei propri confronti denunciata da un extracomunitario
che indossava una felpa vistosamente lacerata da uno strumento tagliente.