Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48161 del 23/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 48161 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PANETTA ULISSE N. IL 01/06/1960
SVIGNEA RAZVAN OVIDIU N. IL 30/08/1985
avverso la sentenza n. 321/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
01/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI
Udito il Procuratore Generale in sersona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la part

l’Avv

Udit i(difensor Avv. /41•3—
0

F:s

Data Udienza: 23/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 1/3/2013, confermava la
sentenza del G.U.P. del Tribunale di Milano che aveva dichiarato Panetta Ulisse e
Svignea Razvan Ovidiu colpevoli dei delitti di detenzione e porto in luogo
pubblico, nonché ricettazione, di armi comuni da sparo con matricola abrasa,
resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, detenzione illegale di armi da guerra,
nonché il solo Panetta di ricettazione di un modulo in bianco di patente da guida
provento di furto e formazione di documenti falsi e il solo Svignea di ricettazione

mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 16.000 di multa e Svignea alla pena
di anni sei mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 12.000 di multa.
I due imputati erano stati arrestati a seguito di un controllo della Polizia di
Stato sull’autovettura su cui viaggiavano; gli imputati avevano cercato di evitare
il controllo, dandosi alla fuga e poi ingaggiando una colluttazione con gli
operanti; questi avevano notato che, durante la fuga, i due imputati avevano
gettato due pistole, successivamente recuperate e risultate con matricola
abrasa; addosso ai due arrestati venivano rinvenuti i documenti falsi o provento
di smarrimento; la perquisizione dell’abitazione in cui essi vivevano e di cui
Panetta aveva con sé le chiavi aveva portato al rinvenimento e al sequestro delle
armi da guerra.
La Corte territoriale respingeva il motivo di appello concernente
l’incompetenza per territorio del Tribunale di Milano. Il reato più grave era stato
commesso in Brugherio (su cui è competente il Tribunale di Monza), ma
l’eccezione di incompetenza era da ritenersi intempestiva, in quanto sollevata
dalle difese solo in sede di discussione del giudizio abbreviato: in effetti,
l’eccezione sarebbe stata tempestiva se fosse stata sollevata nell’udienza di
apertura del giudizio abbreviato, operando altrimenti la preclusione di cui all’art.
21 comma 2 cod. proc. pen..
Nel merito delle imputazioni, la Corte territoriale riteneva insostenibili le
versioni dei due imputati tese a negare ogni responsabilità per la detenzione
delle armi da guerra rinvenute nell’appartamento: la versione di Panetta di aver
ceduto detto appartamento al coimputato era smentita dal possesso delle chiavi
della porta blindata; che Svignea fosse partecipe della detenzione si ricavava
dalla circostanza che egli abitava da alcuni giorni nell’appartamento, di
dimensioni assai ristrette, nonché dal possesso delle pistole lanciate fuori
dall’autovettura.
La versione di Svignea era ritenuta inverosimile anche con riferimento alla
sostenuta proprietà del nipote detenuto delle armi clandestine: era stato Svignea

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di una patente da guida smarrita, condannando Panetta alla pena di anni otto

a lanciarle dal finestrino dell’autovettura durante la fuga.
La prova della resistenza attiva nei confronti dei pubblici ufficiali era
dimostrata dalle lesioni da questi ultimi riportate.
La Corte respingeva anche tutti i motivi attinenti la dosimetria della pena.

2. Ricorre per cassazione Razvan Ovidiu Svignea, deducendo distinti motivi.
In un primo motivo si denuncia violazione di legge processuale: poiché il
giudizio abbreviato era stato incardinato a seguito di decreto di giudizio

Corte che ha stabilito la possibilità di proporre in quella sede l’eccezione di
incompetenza per territorio.
In un secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione con
riferimento alla condanna per la detenzione delle armi da guerra: le armi
dovevano essere ritenute di proprietà del proprietario dell’appartamento, anche
se questi aveva messo a disposizione dello Svignea una stanza.
Quanto alle armi da sparo, esse erano detenute nell’autovettura di proprietà
del nipote di Panetta e quindi dovevano ritenersi da lui detenute: Svignea le
aveva gettate solo perché si era trovato in una situazione che poteva avere
effetti negativi sulla sua libertà personale, ma non era stato provato che egli
fosse in precedenza a conoscenza della presenza delle armi nell’autovettura.
Il ricorrente conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.

3. Ricorre per cassazione anche Panetta Ulisse, deducendo distinti motivi.
In un primo motivo il ricorrente ripropone l’eccezione di incompetenza
territoriale, contestando la tardività dell’eccezione ritenuta dal giudice di appello:
poiché il rito abbreviato non conosce le cadenze proprie del dibattimento – vale a
dire la distinzione tra la fase deputata alla formulazione delle eccezioni
preliminari, all’ammissione delle prove nonché quella relativa all’assunzione delle
stesse – l’eccezione era stata proposta tempestivamente, mentre la decisione
impugnata disapplica il dettato delle Sezioni Unite di questa Corte; in effetti, il
primo momento utile, all’interno del rito abbreviato, per sollevare la questione di
incompetenza era quello dell’intervento della difesa, dopo quello del P.M. e della
parte civile.
In un secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge con
riferimento ai delitti di detenzione delle armi: l’art. 23, commi 1 e 2, legge 110
del 1975 non punisce la detenzione dell’arma clandestina, che è condotta
prevista dai commi 3 e 4 della stessa norma; allo stesso modo, le armi comuni
da sparo erano state solo detenute e portate in luogo pubblico, ma non
fabbricate o introdotte nel territorio dello Stato o messe in vendita o cedute.

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immediato, doveva trovare applicazione la sentenza delle Sezioni Unite di questa

Entrambi i giudici di merito erano, quindi, incorsi nell’erronea identificazione
della norma applicabile.
In un terzo motivo, il ricorrente deduce vizio della motivazione. Le
prospettazioni difensive erano rimaste senza alcuna risposta: in effetti Panetta
aveva dimostrato di abitare in appartamento diverso da quello dove erano
custodite le armi da guerra, cosicché sussisteva un ragionevole dubbio in ordine
alla loro detenzione; quanto alla resistenza a pubblico ufficiale, Panetta si era
limitato a divincolarsi dalla presa del pubblico ufficiale per sfuggire ad essa, così
non ponendo in essere l’elemento materiale del reato di resistenza a pubblico

agenti operanti ad essere aggressivi, mentre i due imputati avevano tentato di
sfuggire alle lesioni subite.
In un ultimo motivo, il ricorrente deduce vizio della motivazione con
riferimento al diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche
rispetto alla contestata recidiva e in ordine alla dosimetria della pena. Il
riferimento alla condotta processuale e ad un precedente penale di trenta anni
prima non integrava una motivazione effettiva del diniego delle attenuanti
generiche. La pena era inoltre eccessiva, tenuto anche conto dell’erronea
identificazione delle pene edittali.
Il ricorrente conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Sono infondati i motivi di ricorso proposti da entrambi gli imputati
concernenti l’incompetenza territoriale del Tribunale di Milano.

Le S.U. di questa Corte, pur statuendo che l’eccezione di incompetenza
territoriale è proponibile “in limine” al giudizio abbreviato non preceduto
dall’udienza preliminare, ha chiarito che, pur in assenza nel giudizio speciale di
una fase dedicata alla soluzione delle questioni preliminari, l’eccezione può
essere proposta in quella dedicata alla verifica della costituzione delle parti (Sez.
U, n. 27996 del 29/03/2012 – dep. 13/07/2012, Forcelli, Rv. 252612).
Esattamente, quindi, è stata ritenuta tardiva l’eccezione di incompetenza
territoriale sollevata solo in sede di discussione.

2.

Il secondo motivo di ricorso proposto da Svignea è palesemente

inammissibile, in quanto chiede a questa Corte una rivalutazione del fatto senza
dedurre la manifesta illogicità della motivazione, che dà conto di quella compiuta
dal giudice del merito: in effetti, la Corte territoriale ha affrontato entrambe le

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ufficiale: le lesioni riportate dai due imputati dimostravano che erano stati gli

prospettazioni dell’imputato – quella concernente le armi da guerra rinvenute
nell’appartamento e quella relativa alle armi clandestine presenti sull’autovettura
e gettate dal mezzo durante la fuga proprio dallo Svignea – giungendo a ritenere
provata la consapevolezza della presenza di tutte le armi da parte dell’imputato e
fornendo una motivazione niente affatto irragionevole di tale convincimento.

Analogo vizio di inammissibilità presenta il terzo motivo di ricorso di
Panetta, che è in fatto (soprattutto con riferimento alla prova della resistenza a

motivazione, tralasciando, fra l’altro, l’aspetto assai rilevante evidenziato: quello
del possesso da parte di Panetta delle chiavi dell’abitazione dove erano state
rinvenute le armi da guerra, dato ritenuto incompatibile con l’ignoranza da parte
dell’imputato della loro presenza nell’appartamento.

3. Infondati appaiono anche i restanti motivi: si deve escludere che i giudici
di merito abbiano errato nell’individuazione delle fattispecie applicabili, tenuto
conto della precisa descrizione delle condotte contenuta nell’imputazione; d’altro
canto, la pena edittale posta a base del calcolo di quella finale non va al di là del
limite massimo previsto dalla norma incriminatrice.

La motivazione sulla misura della pena – effettivamente superiore al minimo
edittale – e sulla negazione del beneficio delle attenuanti generiche è, del resto,
presente nella sentenza impugnata ed è ampia e specifica: la Corte sottolinea la
notevole gravità delle condotte, le ritiene all’evidenza riconducibili ad un contesto
di criminalità organizzata, evidenzia che le armi clandestine gettate
dall’autovettura durante la fuga contenevano numerose cartucce ed erano pronte
per l’impiego e sottolinea i gravi precedenti di Panetta e la misura cautelare per
associazione mafiosa emessa recentemente nei suoi confronti.

Entrambi i ricorsi devono, in definitiva, essere rigettati.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 23 ottobre 2013

Il Consigliere estensore

~TATA

Il Presidente

pubblico ufficiale) e, comunque, non deduce affatto la manifesta illogicità della

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