Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48159 del 23/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 48159 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
FRACASSO Federico, nato a Galatina (LE) il 20 ottobre 1982,

avverso la sentenza in data 18 luglio 2012 della Corte militare di appello di Roma
nel proc. n. 47/2012.

Letti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita, nella pubblica udienza del 23 ottobre 2013, la relazione svolta dal
consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
udite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale militare, dott. Luigi Maria Flamini, il quale ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito il difensore dell’imputato, avvocato Franca Faiola in sostituzione
dell’avvocato Carlo Congedo, che ha chiesto raccoglimento dei motivi di ricorso.

Data Udienza: 23/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte militare di appello, con sentenza del 18 luglio 2012, in parziale
riforma della sentenza del Tribunale militare di Verona in data 10 novembre
2011, previa riqualificazione del fatto contestato come concorso nel reato di
insubordinazione con ingiuria (e non di insubordinazione con minaccia secondo

inflitta a Fracasso Federico e Pagano Antonio, con le già riconosciute attenuanti
generiche dichiarate prevalenti sull’aggravante del grado militare rivestito dagli
imputati, a mesi uno e giorni undici di reclusione militare per ciascuno.
Fracasso Federico e Pagano Antonio sono stati ritenuti responsabili, nella
loro qualità di avieri capo in servizio presso il 6° stormo dell’Aeronautica militare
in Ghedi (provincia di Brescia), del reato previsto dagli artt. 81 e 110 cod. pen.,
189, comma 2, e 47 n. 2 cod. pen. mil . pace, perché, in concorso tra loro, con
più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e per cause non estranee
al servizio e alla disciplina, offendevano il prestigio, l’onore e la dignità
dell’appuntato scelto dei carabinieri, Luca Antidormi, e dell’appuntato dei
carabinieri, Toni Pisterzi, con le espressioni: “Se ti togli questa cazzo di divisa, ti
faccio a pezzi, ti spacco la faccia” (pronunciata dall’aviere capo Fracasso in
direzione dell’appuntato Pisterzi); “Sta cazzo di divisa, se non ce l’avevate
addosso, vi faccio vedere io” (pronunciata dall’aviere capo Pagano in direzione
sia dell’appuntato scelto Antidormi che dell’appuntato Pisterzi); “Questa cazzo di
divisa se la togli per un secondo, ti faccio vedere io” (pronunciata dall’aviere
capo Fracasso in direzione dell’appuntato scelto Antidormi); in Ghedi, il 27
maggio 2009.
Per quanto rileva in questa sede, la Corte militare di appello ha,
innanzitutto, respinto l’eccezione di nullità dell’avviso di conclusione delle
indagini preliminari e di tutti gli atti ad esso conseguenti, ivi compreso il decreto
che aveva disposto il giudizio, e ha confermato, sul punto, la decisione dei
Tribunale militare di cui all’ordinanza del 10 novembre 2011, impugnata insieme
alla sentenza.
Ad avviso della Corte, gli atti denunciati dalla difesa come illegittimamente
acquisiti ai sensi dell’art. 430 cod. proc. pen., ovvero la relazione di indagine del
1° agosto 2011 a firma del Capitano della stazione dei Carabinieri di
Verolanuova; la relazione di intervento del 26 maggio 2009 a firma dei militari,
Antidormi e Pisterzi, persone offese dal reato; e la relazione di intervento del 27
maggio 2009, a firma dei carabinieri, Puntel e Compierchio, chiamati in ausilio
dai primi al momento del fatto; ebbene, tutti i predetti atti costituivano mere
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l’originaria imputazione avallata dal giudice di primo grado), ha ridotto la pena

prove documentali, rappresentative degli accertamenti svolti, senza alcun
contenuto di qualificazione e valutazione dei fatti rilevati e dei loro autori, e non
integravano pertanto documentazione di attività investigativa disponibile anche
prima della chiusura delle indagini preliminari, come sostenuto dalla difesa, la
quale ne aveva eccepito l’illegittimo deposito come attività integrativa di
indagine e l’illegittima acquisizione come documenti al fascicolo per il

valutarli tempestivamente anche ai fini dell’eventuale richiesta di riti alternativi,
con lesione del loro diritto di difesa.
A sostegno, invece, della ritenuta legittimità dell’acquisizione delle predette
relazioni, la Corte militare di appello ha anche richiamato il principio della ricerca
della verità quale principale obiettivo del processo penale, indipendentemente
dalle vicende processuali che potrebbero determinare la decadenza della parte
dal diritto alla prova, come avvalorato dalla disciplina prevista dall’art. 507 cod,
proc. pen. che legittima l’acquisizione di atti che, altrimenti, in applicazione delle
rigide regole in tema di decadenza, non potrebbero validamente entrare nel
fascicolo dibattimentale.
Nel merito, la Corte militare di appello ha ritenuto che il reato non fosse
stato commesso per causa estranea al servizio e alla disciplina militare.
Il fatto si era verificato nel frangente in cui il Fracasso e il Pagano, insieme
ad altri due amici, a loro volta militari non in servizio, e ad una donna, erano
seduti al bar “Zero caffè”, in Ghedi; gli imputati, in stato di alterazione alcoolica,
si esibivano in sberleffi e pernacchie, che furono percepiti dai Carabinieri,
Antidormi e Pisterzi, in servizio di pattugliamento, i quali procedettero pertanto
al controllo degli esagitati avventori; il Fracasso e il Pagano, irritati dal controllo
subito, si qualificarono immediatamente come Avieri dell’Aeronautica militare e
inveirono contro i Carabinieri, impegnati nella loro identificazione, con le
espressioni offensive come sopra contestate.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il solo
Fracasso tramite il difensore, avvocato Carlo Congedo, il quale deduce due
motivi di ricorso.
2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod.
proc. pen., l’erronea applicazione della legge penale e, in particolare, degli artt.
189, comma 2, e 199 cod. pen, mil. pace, in relazione all’art. 5 della legge 11
luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare) e all’art. 8 del
d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545 (Approvazione del regolamento di disciplina
militare), l’uno e l’altro abrogati dal d.lgs. 15/03/2010, n. 66 (Codice
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dibattimento, poiché gli imputati non erano stati messi nelle condizioni di

dell’ordinamento militare), il cui art. 1350 corrisponde al predetto art. 5 della
legge n. 382 del 1978, cit.
Ripercorrendo la giurisprudenza costituzionale in materia (richiamata
ordinanza n. 367 del 2001 del Giudice delle leggi) e la giurisprudenza di questa
Corte di legittimità (sentenza n. 16413 del 2005) che ha riconosciuto la clausola
di esclusione del reato, di cui all’art. 199 cod. pen. mil . pace, nel caso di un

all’indirizzo di appartenenti all’Arma dei carabinieri, intervenuti in un locale
pubblico su segnalazione di alcuni avventori, il ricorrente ha sottolineato la
sussistenza, anche nel caso di specie, degli elementi della causa estranea al
servizio o alla disciplina militare, sottolineando, in particolare, che il documento
esibito dal Fracasso, su richiesta dei carabinieri, fu la patente di guida e non il
tesserino militare, al punto che i verbalizzanti ravvisarono, come da iniziale
indicazione nel verbale di identificazione, il reato comune di cui all’art. 336 cod,
pen., apprendendo solo il giorno successivo che il Fracasso era un militare;
l’intervento dei verbalizzanti presso il bar “Zero Caffè” di piazza Roma, in Ghedi,
inoltre, fu espressione delle loro ordinarie funzioni di garanzia dell’ordine
pubblico, senza alcuna attinenza al rapporto gerarchico con l’imputato; le frasi
contestate, semmai proferite, furono conseguenza del comportamento non
conveniente dei militari dell’Arma, Antidormi e Pisterzi, e comunque dovevano
considerarsi avulse da qualsiasi contesto militare e prive di collegamento con il
rapporto gerarchico tra imputati e persone offese.
Illogica sarebbe l’attribuzione, in sentenza, di credibilità ai soli carabinieri
offesi e non anche agli altri testimoni che erano in compagnia degli imputati al
momento del fatto, le cui dichiarazioni sarebbero state ingiustamente definite
come “lacunose e compiacenti”; in ogni caso, lo stesso Antidormi avrebbe
ammesso di non aver visto il tesserino militare del Fracasso, ma di averlo
identificato sulla base della sola patente di guida; lo specchiato curriculum
professionale dei militari offesi non sarebbe dissimile da quello del presunto
autore del reato, Fracasso, militare in carriera dal 20 giugno 2002, con una
condotta ineccepibile, sicché il credito riconosciuto ai primi avrebbe dovuto
essere attribuito anche al secondo.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’inosservanza delle norme
processuali stabilite a pena di nullità, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c),
cod. proc. pen., per l’illegittima equiparazione alle prove documentali delle
relazioni di polizia, descrittive dell’attività di indagine svolta dai verbalizzanti, e
la violazione dell’art. 430 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 415bis e 178,
comma 1, lett. c), dello stesso codice: le predette relazioni non costituivano
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militare in licenza e in abiti civili che, in stato di ebbrezza alcoolica, aveva inveito

attività integrativa di indagine ed erano disponibili già prima della chiusura delle
indagini preliminari, sicché il loro omesso deposito e, ciononostante, la loro
utilizzazione per la decisione integrerebbero violazione dei predetti artt. 415bis e
178, comma 1, lett. c), essendo stata preclusa all’imputato l’integrale
conoscenza degli atti di indagini in tempo utile per l’eventuale richiesta di riti

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non merita accoglimento.
1.1. Va anteposto l’esame del secondo motivo, prioritario nell’ordine logico
giuridico, perché deduce la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e di tutti gli
atti conseguenti, per omesso deposito integrale degli atti raccolti nelle indagini
preliminari.
Come si è detto, il ricorrente assume che il mancato inserimento, nel
fascicolo depositato a norma dell’art. 415b1s cod. proc. pen., delle relazioni di
servizio sull’attività espletata dai verbalizzanti, in occasione dell’accertamento
dei reati denunciati e dell’identificazione dei loro presunti autori, avrebbe limitato
il diritto di difesa e integrerebbe pertanto una nullità che si estenderebbe a tutti
gli atti successivi.
La censura è infondata.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il mancato deposito,
unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio, di parte della documentazione
relativa alle indagini espletate non è causa di nullità della richiesta stessa, ma
comporta soltanto l’inutilizzabilità degli atti non trasmessi (Sez. 4, n. 47497 del
19/11/2008, dep. 22/12/2008, Giangrasso, Rv. 242762; conformi: n. 4108 del
1996 Rv. 204434, n. 4707 del 1999 Rv. 213025, n. 18362 del 2002 Rv. 221444,
n. 33067 del 2003 Rv. 226651, n. 21376 del 2004 Rv. 228990).
Discende, nel caso in esame, che il preteso tardivo deposito delle relazioni di
servizio, peraltro neppure specificate per data e contenuto, non è sanzionato
dalla nullità di tutti gli atti successivi all’avviso previsto dall’art. 415bis cod. proc.
pen., ma solo dalla inutilizzabilità di quelle relazioni; ma la lettura delle sentenze
di merito rivela che la dichiarata responsabilità del Fracasso non si fonda sul
contenuto di quegli atti tardivamente depositati, bensì sulle testimonianze delle
persone offese, i carabinieri Antidormi e Pisterzi, legittimamente acquisite in
dibattimento nel contraddittorio delle parti, con la conseguenza che la

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alternativi con la conseguente compromissione del suo diritto di difesa.

denunciata inutilizzabilità è rimasta priva di alcuna incidenza sull’impianto
probatorio a sostegno della pronunciata condanna.
1.2. Anche l’altro motivo di ricorso, articolato come primo dal ricorrente, è
infondato.
Come emerge dal contenuto della sentenza impugnata, sul punto non
contestata dal ricorrente, il Fracasso, pur libero dal servizio e in abiti civili, nel

Carabinieri, Antidormi e Pisterzi, si qualificò subito come militare, mostrandosi
contrariato, anche per la propria qualifica immediatamente proclamata,
dall’intervento degli appartenenti all’Arma, sicché le espressioni ingiuriose da lui
pronunciate si collocarono in un contesto connotato dalla qualità di militari di
entrambi gli antagonisti -i controllori di rango gerarchico superiore e gli
insofferenti controllati di rango gerarchico inferiore- da ritenersi, quindi,
obiettivamente correlato alla tutela della disciplina e del prestigio degli
appartenenti a corpi militari e, perciò, integrante il delitto correttamente
individuato dai giudici del doppio grado del giudizio di merito in quello contestato
di insubordinazione con ingiuria.
E ciò in conformità della giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il
reato militare di insubordinazione con minaccia o ingiuria è punibile pur quando il
soggetto agente commetta il fatto fuori dal servizio, ove si qualifichi come
militare nei confronti dei superiori persone offese (Sez. 1, n. 14351 del
12/03/2008, dep. 07/04/2008, Spano, Rv. 240014).
La circostanza che, in sede di formale identificazione, il Fracasso esibì la
patente di guida e non il tesserino militare, e che la condotta degli avieri fu
inizialmente qualificata dai verbalizzanti ai sensi dell’art. 336 cod. pen., non
esclude il fatto storico, emerso dalle testimonianze delle persone offese, ritenute
attendibili dai giudici di merito con motivato apprezzamento, che il Fracasso si
fosse già dichiarato “militare” al cospetto dei suoi controllori, manifestando,
anche con l’esibizione di tale qualifica, la propria contrarietà al controllo,
accompagnata dalle espressioni ingiuriose contestate.

2. Segue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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reagire irosamente, insieme al collega, Pagano, al controllo degli appuntati dei

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso, in Roma, il 23 ottobre 2013.

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