Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48156 del 29/10/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48156 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
D’EMANUELE GIUSEPPE N. IL 05/05/1967
avverso la sentenza n. 3714/2014 TRIBUNALE di CATANIA, del
24/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 29/10/2015
e
Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catania in composizione monocratica, su
richiesta dell’imputato concordata con il PM, ha applicato a D’Emanuele Giuseppe ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen. la pena di un anno di reclusione per il reato d’inosservanza delle
prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (art. 75, comma 2 d. Igs.
n. 159 del 2011).
Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione si rivela inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è conformato alle indicazioni di
questa Corte regolatrice e adeguandosi a quanto contenuto nell’accordo tra le parti ed esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera adeguata all’obbligo di motivazione, calibrato in rapporto alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez. U del 27/03/1992, Di Benedetto; Sez.
U del 27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina).
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 29 ottobre 2015
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Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo assenza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla non rilevata sussistenza di cause di
non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.