Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48153 del 29/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48153 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CALLOZZO CIFALA’ PAOLO N. IL 19/10/1979
avverso la sentenza n. 387/2013 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 13/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 29/10/2015

Motivi della decisione
L’imputato Callozzo Cifalà Paolo ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta che, a conferma di quella emessa dal Tribunale di Nicosia in data 14/11/2012, ne ha
ribadito la condanna ivi stabilita alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno e quattro
mesi di reclusione per il reato di falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.).

Il ricorso è inammissibile perché basato su motivo non consentito (art. 606, comma 3 cod.
proc. pen.), attinente con tutta evidenza al merito del giudizio, ambito cui appartiene il tema
della pertinenza e della decisività delle testimonianze acquisite in corso di giudizio e della
relativa attitudine a fungere da termine di confronto ai fini della valutazione di falsità di quella
resa dall’imputato.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.000,00 (mille).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 29 ottobre 2015

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Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, osservando che all’esito dei
giudizi di merito non si ha ancora contezza del preteso vero violato o del preteso falso affermato, atteso che la sua testimonianza è stata ritenuta falsa sulla base delle dichiarazioni rese
da altri testimoni, che hanno deposto in ordine allo stato dei luoghi oggetto di controversia
esistente in epoche diverse da quella indicata nell’imputazione.

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