Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48150 del 29/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48150 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MATERA GAETANO N. IL 20/08/1944 parte offesa nel procedimento
SOFIA GIOVANNA N. IL 16/03/1958 parte offesa nel procedimento
c/
GENOVESE ANGELO N. IL 23/11/1941
avverso il decreto n. 1729/2014 GIP TRIBUNALE di SIRACUSA, del
17/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 29/10/2015

Motivi della decisione
Gaetano Matera e Giovanna Sofia ricorrono, con unico atto atto sottoscritto da difensore munito di procura speciale, avverso il decreto emesso dal GIP del Tribunale di Siracusa in data
17/06/2014 con cui è stata disposta l’archiviazione del procedimento instaurato nei confronti di
Genovese Angelo per il reato di cui all’art. 372 cod. pen.

Tanto premesso, si osserva che il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 591 lett. a) cod.
proc. pen. poiché proveniente da soggetti non legittimati, non potendo i privati – per giurisprudenza costante e pacifica di questa Corte di Cassazione – quand’anche concretamente danneggiati dal tenore della falsa deposizione, considerarsi parti lese del reato di cui all’art. 372
cod. pen.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di una somma in favore della cassa
delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 500,00 (cinquecento).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno della somma di C 500,00 (cinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 29 ottobre 2015
Il consigirq e.
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I ricorrenti deducono violazione di legge processuale in relazione alla mancata instaurazione
del contraddittorio ai sensi degli artt. 127 e 408 cod. proc. pen. nonché l’omesso approfondimento da parte del giudice dei temi d’indagine.

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