Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4815 del 06/11/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 4815 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ha pronunciato la seguente

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sul ricorso proposto da:
DE DOMENICO FRANCESCO N. IL 31/03/1972
avverso la sentenza n. 3035/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di MESSINA, del 04/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 06/11/2014

163 De Domenico Francesco

L’imputato in epigrafe ricorre per cassazione avverso la sentenza in data 4
marzo 2014 recante applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. in
ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990. La sentenza è
del 27 gennaio 2014.
L’imputazione attiene a cocaina ed eroina.
Assume preliminare ed assorbente rilievo che la disciplina legale della materia è
mutata in senso favorevole all’imputato e che, conseguentemente, il trattamento
sanzionatorio è illegale, dovendosi fare applicazione dell’art. 2 cod. pen.
Infatti, dopo il novum normativo introdotto con l’art. 2 del D.I. 23 dicembre
2013 n. 146, convertito con la Legge 21 febbraio 2014 n. 10, la materia è stata
successivamente ulteriormente modificata, sempre in senso favorevole all’imputato
dal D.L. 20 marzo 2014 n. 36, convertito con la Legge 16 maggio 2014 n. 79, che ha
sostituito il richiamato quinto comma dell’art. 73 ed ha previsto la più tenue sanzione
della detenzione da sei mesi a quattro anni e della multa da 1.032 euro a 10.329
euro, nonché l’eventuale sostituzione con la pena del lavoro di pubblica utilità.
Conclusivamente la sentenza reca una pena illegale e deve essere
conseguentemente annullata senza rinvio. Gli atti vanno trasmessi al Tribunale per
l’ulteriore corso.
Pqm
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale
di
Per1tJIt
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Roma 6 novembre 2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

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