Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4814 del 06/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4814 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BALDROCCO GIANNI N. IL 06/09/1948
avverso la sentenza n. 1372/2012 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
18/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 06/11/2014

10753/2014
Motivi della decisione

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’ imputato lamentando, per il tramite del
difensore di fiducia, il vizio di motivazione per non essere stato precisato se la
condotta sanzionata sia da riferirsi alla richiesta degli agenti di effettuare l’alcoltest
oppure se si tratti del rifiuto opposto ai sanitari. Con un secondo motivo lamenta
violazione dell’art. 360 cod.proc.pen. Con un terzo eccepisce eccessività della pena,
violazione del’art. 133 e mancata concessione delle attenuanti generiche. Con un
quarto lamenta mancanza di motivazione sulla sospensione condizionale della pena.
Con successiva memoria insiste nei motivi proposti.
Il ricorso è fondato su motivi manifestamente infondati o non consentiti e deve
pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ed invero, palesemente inammissibile, per difetto di specificità, è il primo motivo
atteso che la sentenza impugnata precisa chiaramente che “fermato poco prima del
confine sloveno in condizioni tali da manifestare i classici sintomi dell’ebbrezza, si è
rifiutato ripetutamente e categoricamente di sottoporsi all’alcoltest”. E’ dunque chiaro
quale è stato il comportamento sanzionato. Manifestamente infondato è il secondo
motivo in relazione all’ipotesi delittuosa per la quale è intervenuta condanna, che non
prevede l’effettuazione di alcun accertamento tecnico. Le censure relative al
trattamento sanzionatorio sono inammissibili perché riguardano l’esercizio del potere
discrezionale che compete al giudice in punto di dosimetria della pena e concessione
delle attenuanti, qui correttamente esercitato valorizzando, pur nella sostituzione
della pena con la libertà controllata, la personalità dell’imputato e i suoi precedenti
penali. Neppure può essere contestata l’assenza di motivazione sulla sospensione
condizionale della pena atteso che una tale richiesta non risulta formulata né con
l’appello né con le rassegnate conclusioni.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso in Roma il 6.11.2014

La Corte di appello di Trieste, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava quella
di primo grado con la quale Baldrocco Gianni era stato condannato alla pena ritenuta
di giustizia per il reato di rifiuto di sottoposizione all’alcoltest.

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