Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4813 del 06/11/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 4813 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

sul ricorso proposto da:
SANTORO EMANUELA N. IL 01/10/1976
LUCIDO PIETRO N. IL 14/05/1958
avverso la sentenza n. 181/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del
08/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 06/11/2014

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Santoro Emanuela e Lucido Pietro in ordine al
reato di cui all’articolo 73, comma quinto, d.PR. 309/90
(illecita detenzione di sostanza stupefacente di tipo
cocaina), hanno proposto distinti ricorsi per cassazione

legge e per difetto di motivazione con riferimento al
mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche.
Il ricorso sarebbe inammissibile, ex articolo 606, comma
3 0 , cod.proc.pen., perché proposto per motivi
manifestamente infondati.
La Corte di appello di Palermo ha invero congruamente
motivato con riferimento alle questioni oggetto dei motivi
di ricorso.
Ciò rilevato il Collegio non può non tener conto che la
disposizione di cui al D.L. n.146 del 23.12.2013 (conv. In
L. n. 10 del 21.02.2014), intervenuta successivamente alla
sentenza impugnata, e la recentissima disposizione di cui al
D.L. 20.03.2014 n.36 (conv. in L. del 16.05.2014 n.79),nel
qualificare il V coma dell’art. 73 d.P.R. 309/90 quale
figura autonoma di reato, hanno rideterminato la pena
edittale, la prima, da uno a cinque anni di reclusione e da
euro 3.000,00 ad euro 26.000,00 di multa, la seconda da sei
mesi a quattro anni di reclusione e da euro 1.032,00 a euro
10.329,00 di multa.
Orbene, tornando al caso di specie, si osserva che, in
considerazione delle modifiche normative di cui sopra,
essendo stato il reato commesso in data 26.01.2007, lo
stesso è estinto per intervenuta prescrizione, essendo
decorso ad oggi il termine massimo pari ad anni sette e
mesi sei.

gli imputati chiedendone l’annullamento per violazione di

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato
è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma il 6 novembre 2014
dente

Il P

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