Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4812 del 06/11/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 4812 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

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sul ricorso proposto da:
D’ARRIGO SANTO ORESTE N. IL 11/01/1984
avverso la sentenza n. 2198/2013 CORTE APPELLO di CATANIA, del
22/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 06/11/2014

10004/2014
Motivi della decisione

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. La
corte di appello, rispondendo ad analoga censura, ha osservato che la quantità di
droga detenuta dall’imputato (circa 2 kg e 800 gr. di marijuana) rappresentava un
dato quantitativo incompatibile con il riconoscimento dell’attenuante in parola,
dimostrando altresì il collegamento con consistenti canali di approvigionamento. La
motivazione è del tutto congrua. Il diniego della diminuente di cui al d.P.R. n. 309 del
1990, art. 73, comma 5, in considerazione del dato quantitativo , costituisce corretta
applicazione dei principi di diritto affermati da questa Suprema Corte in materia,
secondo i quali l’attenuante compete solo in ipotesi di minima offensività della
condotta, deducibile sia dal dato quantitativo e qualitativo, sia dagli altri parametri
richiamati dalla norma, con la conseguenza che ove venga meno anche uno soltanto
degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale presenza degli altri (sez.
un. 21.9.2000 n. 17, Primavera ed altri, RV 216668; da ultimo sez. 4, 27.5.2010 n.
31663, Ahmetaj, RV 248112, sez. un. 24.6.2010 n.35737 Rv. 247911). Principi validi
anche alla luce della nuova configurazione giuridica assunta dalla fattispecie.

3.Con riferimento al secondo motivo, occorre tenere conto delle modifiche normative
recentemente intervenute. Il riferimento è alla sentenza della Corte costituzionale n.
32 del 2014, con cui è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell’ art. 4 bis
della legge 21 febbraio 2006 n.49, entrata in vigore il 28.2.2006, nella cui vigenza
sono stati commessi i contestati reati, con la conseguente “reviviscenza” della
precedente normativa contenuta nella legge n.309 del 1990, Iervolino-Vassalli; ; in
particolare, per quanto qui rileva trattandosi di fatti relativi a droghe leggere, quello
che secondo la legge che è stata applicata e poi dichiarata incostituzionale (Fini Giovanardi) era il minimo edittale (6 anni), è invece, secondo la legge precedente
“rivitalizzata”, il massimo consentito; inoltre la modifica intervenuta comporta la
applicazione di un diverso e più breve termine di prescrizione del reato.
4. Ritiene il Collegio che alla applicazione della nuova normativa nei processi in corso,
in quanto più favorevole, non sia di ostacolo la inammissibilità del ricorso: si tratta
di questione che deve essere rilevata di ufficio ex art.609 cod.proc.pen., non
potendosi considerare preclusiva la formazione del giudicato in senso sostanziale (nel
senso da ultimo espresso da Sezioni unite 25 febbraio 2004, n.24246 Chiasserinp,
atteso che l’intervento normativo è successivo alla data di proposizione dei presente
ricorso e pertanto certamente non era possibile tenere conto di esso nella
formulazione dei motivi proposti.
5.Si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al
trattamento sanzionatorio con la precisazione che il capo concernente la penale
responsabilità è divenuto irrevocabile ai sensi dell’art. 624 cod.proc.pen..

1

1. D’Arrigo Santo Oreste ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
della Corte di appello di Catania, in data 22 novembre 2013, con la quale,è stata
confermata quella del giudice di primo grado, resa all’esito di giudizio abbreviato, di
condanna per il reato di cui all’art. 73, co. 1 dpr 309/90 per la detenzione di
marijuana. Il ricorrente si duole della mancata applicazione dell’attenuante di cui al
quinto comma e del trattamento sanzionatorio.

annulla la sentenza impugnata limitrLpje al trattamento sanzionatorio e rinvia sul
punto alla Corte di appello di !getta nel resto. Visto l’art. 624 cod„proc.pen.
dichiara l’irrevocabilità della sentenza in ordine alla affermazione di responsabilità per
il reato ascritto.

Così deciso in Roma il 6.11.2014

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