Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48119 del 29/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48119 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CALA’ PITTIGNANO ANNA N. IL 31/01/1972
avverso la sentenza n. 4951/2014 TRIBUNALE di CATANIA, del
11/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 29/10/2015

9183/15 RG
Motivi della decisione

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Catania ha applicato a CALA’ PIIGNANO
Anna, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per il reato di cui all’ art. 385
c. p..

Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione si rivela inammissibile perché manifestamente
infondata, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è conformato – con
motivazione che il ricorrente non attinge in alcun modo – alle indicazioni di questa Corte
regolatrice e, adeguandosi a quanto contenuto nell’accordo tra le parti ed esplicitando
l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera adeguata all’obbligo di
motivazione, calibrato in rapporto alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez. U del 27/03/1992, Di Benedetto; Sez. U del
27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina), essendo stata valutata la mancanza
delle condizioni di cui all’art. 129 c.p.p. con riferimento agli atti di indagine.

All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.500,00 (rnillecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 29.10.2015
Il consigliere estensore
Angelo Capozzi
,

Il Pre idente
Vincen Rotundo

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, personalmente, deducendo
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle condizioni di cui all’art. 129 c.p.p..

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