Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4811 del 06/11/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 4811 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

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ORDINANZA-

sul ricorso proposto da:
SPINELLI GIOVINELLA N. IL 30/10/1958
avverso la sentenza n. 6717/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
18/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 06/11/2014

158 Spinelli Giovinella

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’ impugnazione è manifestamente infondata, giacché, contrariamente a quanto
dedotto, la pronunzia reca appropriata motivazione immune da vizi logici. Si argomenta che la
responsabilità emerge alla stregua delle dichiarazioni dell’acquirente che è stato trovato in
possesso di una bustina uguale a quella rinvenuta nell’abitazione dell’imputata.
Si tratta di tipiche valutazioni di merito non sindacabili nella presente sede di legittimità.
Peraltro, nel caso in esame occorre considerare che la disciplina legale della materia è
mutata in senso favorevole all’ imputato e che, conseguentemente, il trattamento sanzionatorio
è illegale, dovendosi fare applicazione dell’art. 2 cod. pen.
Infatti, rileva il novum normativo introdotto con l’art. 2 del D.I. 23 dicembre 2013 n.
146, convertito con la Legge 21 febbraio 2014 n. 10. L’innovazione ha riguardato il già evocato
quinto comma dell’articolo 73. Sono stati integralmente confermati gli elementi caratterizzanti
che contribuiscono alla individuazione dei fatti di minor gravità, ma la fattispecie è stata
trasformata da circostanza attenuante a reato autonomo. Induce con certezza in tale direzione
l’apertura del testo normativo che con la formula “salvo che il fatto non costituisca più grave
reato” esplicita che si è in presenza di nuova, autonoma incriminazione. Oltre a ciò, la novella
ha diminuito l’entità della pena massima. Si tratta di innovazione mossa dall’evidente proposito
di sottoporre a trattamento sanzionatorio meno severo illeciti di più lieve entità, da un lato
revisionando la pena edittale e dall’altro configurando un distinto reato, così escludendo che il
giudizio di bilanciamento tra l’attenuante stessa e circostanze aggravanti, compresa la recidiva,
possa frustrare le istanze di minore rigore nei confronti di illeciti di modesta gravità. La norma
nuova è dunque per diversi versi più favorevole rispetto a quella previgente e deve trovare
applicazione alla fattispecie in esame ai sensi dell’art. 2 cod. pen.tNel .caso dr specie, invece, laj
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La materia è stata successivamente innovata, sempre in senso favorevole all’imputato
dal D.L. 20 marz0 2014 n. 36, convertito con la Legge 16 maggio 2014 n. 79, che ha sostituito
il richiamato quinto comma dell’art. 73 ( ha previsto la sanzione della detenzione da sei mesi a
quattro anni e della multa da 1.032 euro a 10.329 euro e la loro eventuale sostituzione con la
sanzione del lavoro di pubblica utilità.
Conclusivamente la sentenza reca una pena illegale e deve essere conseguentemente
annullata con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio.
Pqm
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia sul
punto alla Corte d’appello di Roma.
Rigetta nel resto.
Visto l’art. 624 c.p.p. dichiara l’irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione di
responsabilità
Roma 6 novembre 2014

L’imputata in epigrafe ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe recante
l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309
del 1990 afferente ad eroina.

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