Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48103 del 29/10/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48103 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BATTAGLIA ROBERTA N. IL 05/05/1965 parte offesa nel
procedimento
c/
IGNOTI
avverso l’ordinanza n. 17656/2013 GIP TRIBUNALE di GENOVA, del
28/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 29/10/2015
RG 8891/15
Motivi della decisione
Roberta BATTAGLIA chiede personalmente l’accoglimento della sua precedente istanza del
11.4.2013 e la revoca dell’indicato provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Genova con
il quale è stato dichiarato non luogo a provvedere in ordine alla istanza di “opposizione” della
predetta avverso la ordinanza di archiviazione emessa dallo stesso Giudice il 12.12.2013
nell’ambito di un procedimento contro ignoti, determinato dal una denuncia della stessa
BATTAGLIA, in relazione ai reati ex artt. 379, 228 e 323 cod. pen. asseritamente perpetrati a
suo danno ad opera di magistrati in servizio nel distretto della Corte di appello di Firenze.
La istanza è palesemente inammissibile perché esula da qualsiasi facoltà riconosciuta al
soggetto istante rispetto alla decisione assunta dal GIP del Tribunale di Genova sull’irrituale
istanza di revoca della precedente ordinanza di archiviazione.
All’inammissibilità dell’istanza segue, come per legge, la condanna dell’istante al pagamento
delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende,
che stimasi equo quantificare in euro 5004 $0.
P• Q. M.
dichiara inammissibile l’istanza e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di Euro
n favore della cassa delle ammende.
500j
Roma, 29.10.2015
La ricorrente deduce la fondatezza dei fatti a suo tempo denunciati, rispetto ai quali evoca il
principio della obbligatorietà dell’azione penale.