Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4810 del 23/10/2012


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 4810 Anno 2013
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) CRIMI OSCAR MARIA N. IL 25/05/1976
avverso l’ordinanza n. 284/2012 TRIB. LIBERTA’ di CATANIA, del
09/03/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 23/10/2012

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr.
Antonio Mura, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato
inammissibile.

Osserva

Con ordinanza del 17.2.2012, il Giudice per le indagini preliminari

presso il Tribunale di Caltagirone, ritenendo sussistenti gravi indizi di reità e
ravvisando l’esistenza di plurime esigenze cautelari, applicava la misura
della custodia cautelare in carcere a Crimi Oscar Maria, in ordine ai reati di
cui agli artt. 416, 629, 56, 629, 624, 625 c.p., a seguito della richiesta del
pubblico ministero avanzata nei confronti del medesimo e di altri indagati
nel corso di un’intensa attività di indagine (operazione denominata “I
Carusi”) avviata nel luglio del 2010 quale prosecuzione naturale di altra e
precedente operazione denominata “Efesto”, nel corso della quale,
dall’ascolto di alcune conversazioni telefoniche intercettate, erano emersi
elementi indiziari in ordine ad una serie di furti di mezzi agricoli. Dalle
ulteriori indagini, emergeva quindi, secondo l’ipotesi accusatoria, l’esistenza
di un sodalizio criminale armato e radicato nel territorio di Grammichele e
zone limitrofe, deputato con atti intimidatori a coartare la libertà negoziale di
imprenditori impegnati in appalti privati nella zona, imponendo loro di
affidare al medesimo sodalizio – che operava tramite società fittizie
appositamente create – la fornitura in esclusiva di calcestruzzo e materiale
inerte nei vari cantieri.
Avverso tale provvedimento l’indagato propose istanza di riesame,
eccependo in rito la nullità ex art.292 c.p.p., e contestando nel merito la
sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari. Con ordinanza in data
9.3.2012, il Tribunale annullava l’ordinanza impugnata limitatamente alle
imputazioni di cui ai capi c) (tentata estorsione Monteverde Carmelo) e h)
(reato di cui al 12 quinquies 1.n.356/1992) e alle aggravanti di cui ai commi 4
e 5 relative al capo a (416 c.p.).

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Ricorre il difensore dell’indagato, chiedendo: 1) la nullità dell’ordinanza
genetica per violazione dell’art.292 c.p.p., avendo il gip recepito
integralmente il contenuto della richiesta del pubblico ministero, ed essendo
la stessa richiesta del pubblico ministero copia dell’informativa di polizia
giudiziaria; 2) motivazione insufficiente in relazione ai gravi indizi di
colpevolezza per il reato associativo – travisamento dei fatti. Nel caso di

specie e prescindendo dalla circostanza che non vi sono indizi di
colpevolezza neanche per i singoli reati contestati, manca ogni e qualsiasi
indizio in relazione alla sussistenza di un’associazione a delinquere; non si è
compreso, né il provvedimento lo ha esplicitato quale sia il collegamento tra
Crimi Oscar, imprenditore, e Ragusa Francesco, allevatore, né è dato
comprendere la ragione per la quale Ragusa Francesco è posto a capo
dell’associazione; 3) motivazione insufficiente e contraddittoria in relazione
ai gravi indizi di colpevolezza per il reato contestato alla lettera b) della
richiesta del p.m. (tentata estorsione in danno della Tecno-risorse) travisamento del fatto. La frase profferita da Modica e Specchiale: “qui o
lavoriamo anche noi, o non lavora nessuno”, riportata nel capo di
imputazione privata di “anche noi”, non aveva contenuto minaccioso, e
peraltro è stata rivolta a un operaio che non aveva nessun potere decisionale.
Il Crimi è rimasto in macchina. Successivamente lo stesso Crimi presentò un
preventivo per poter svolgere attività lavorativa La richiesta aveva il mero
significato di poter avere un appuntamento al fine di chiedere lavoro; avuta
risposta negativa in ordine alla fornitura degli inerti si rivolgeva alla
Comisana Lapidei per avere in subappalato la fornitura del materiale. La
frase profferita da Modica Giuseppe: “Il misto era quello e per adesso lo
dovete accettare” non aveva il significato attribuito dal Tribunale; 4)
motivazione insufficiente e contraddittoria in relazione ai gravi indizi di
colpevolezza per il reato contestato al capo d) della richiesta del p.m. (tentata
estorsione in danno della Geo perforazioni) – travisamento del fatto. Manca
agli atti il grave indizio che i tentativi di furto delle batterie della ditta Geo
perforazioni siano collegabili alla richiesta di lavoro del Crimi e del Modica,
così come manca agli atti l’esistenza di alcun tipo di minaccia ovvero
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intimidazione di qualunque tipo e natura posta in essere dal Crirni sia da
solo che in compagnia di altri; 5) motivazione insufficiente e contraddittoria
in relazione ai gravi indizi di colpevolezza per il reato contestato al capo g)
della richiesta del p.m (furto del trattore Landini). Le intercettazioni
telefoniche non forniscono il benché minimo indizio di colpevolezza in
ordine al furto in questione; di nessun pregio la circostanza che durante I

conversazione si sentivano cani abbaiare, e che durante il sopralluogo
effettuato sul posto veniva notata la presenza di cani; 6) violazione
dell’art.606 lett.e) c.p.p. in riferimento all’art.274 lett.c) c.p.p. per omessa
motivazione in relazione alle esigenze cautelari essendo Crimi Oscar Maria
soggetto incensurato; 7) violazione dell’art.606 lett.e) c.p.p in riferimento
all’art.274 lett.c) c.p.p. per omessa motivazione in ordine al pericolo concreto
per l’acquisizione della prova.
Chiede pertanto l’annullamento dell’ordinanza.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale
ha rigettato l’eccezione di nullità dell’ordinanza genetica, ritenendo – in
perfetta aderenza alla giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo
Cass.Sez.II, Sent. n. 30696/2012 Rv. 253326; Sez.II, Sent. n. 13385/2011 Rv.
249682; Sez.II, Sent. n. 6966/2011 Rv. 249681; Sez.IV, Sent. n. 4181/2007 Rv.
238674) – sufficientemente individuati, sia pure “per relationem” gli elementi
costitutivi della stessa di cui al richiamato art.292 c.p.p., e quindi,
specificando che il giudice per le indagini preliminari ha richiamato
espressamente ma non acriticamente il contenuto della richiesta del pubblico
ministero, escludendo la gravità indiziaria con riferimento ad alcuni
indagati, e motivando in maniera differenziata in relazione alle esigenze
cautelari in riferimento a ciascuno di loro.
2. Circa il vizio di motivazione, osserva il Collegio che i limiti del
sindacato della Corte non paiono mutati neppure a seguito della nuova
formulazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), intervenuta a seguito dell
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L. 20 febbraio 2006, n. 46 (che ha introdotto un nuovo vizio definibile come
“travisamento della prova”), laddove si prevede che il sindacato del giudice
di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve
mirare a verificare che la motivazione della pronuncia: a) sia “effettiva” e non
meramente apparente; b) non sia “manifestamente illogica”, in quanto risulti
sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti

errori nell’applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente

“contraddittoria”, ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue
diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa
contenute; d) non risulti logicamente “incompatibile” con “altri atti del processo”,
che devono essere indicati dal ricorrente nei motivi del suo ricorso per
Cassazione, in termini specifici ed esaustivi, in modo da illustrare la necessità
del loro esame ai fini della decisione, ovvero, per il caso in cui l’esame sia
stato compiuto, la manifesta illogicità o contraddittorietà del risultato
raggiunto (cfr. Cass.Sez.II, 13994/2006 Rv. 233460; Sez.II, 45256/2007
Rv.238515).
Al giudice di legittimità resta, infatti, tuttora preclusa – in sede di
controllo della motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi
parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati
dal giudice del merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di
una migliore capacità esplicativa.
3. Così definite le coordinate del controllo sulla motivazione, rileva il
Collegio che le censure di cui al secondo, terzo, quarto, e quinto motivo di
ricorso, dedotte per sostenere la illogicità e contraddittorietà della
motivazione, nonché il travisamento dei fatti, sono inammissibili, in quanto
le circostanze invocate dalla difesa sono tutte questioni di merito, e come tali
non deducibili in questa sede; né il ricorrente ha indicato in ricorso – in
termini specifici ed esaustivi – gli altri atti del processo dai quali risulterebbe
l’argomento probatorio asseritamente travisato e logicamente incompatibile
con la motivazione del provvedimento impugnato. Di contro, il Tribunale del
riesame con motivazione esente da evidenti vizi logici ed esaustiva – dopo
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aver illustrato le emergenze investigative – ha indicato i numerosi e gravi
indizi nei confronti di Crimi Salvatore in relazione a tutti i reati contestati,
evidenziando, tra l’altro, in riferimento alla partecipazione al sodalizio
criminoso contestato al capo a) e ai reati di estorsione contestati, come tra
Ragusa Francesco Paolo, Crimi Oscar, Specchiale Fabio Giuseppe, e i fratelli
Modica vi fosse uno stretto legame e frequenti contatti, dai quali emerge con

tutta evidenza l’esistenza di un “pactum sceleris” finalizzato a delitti contro il
patrimonio, e in particolare ai delitti di estorsione nei confronti di
imprenditori edili che avevano in esecuzione appalti nella zona di influenza
del gruppo, commessi tutti con il medesimo “modus operandi” (v.pagg.18-28),
nonché in relazione al furto contestato al capo g) le numerose coincidenze di
tempo e di luogo deponenti per un grave quadro indiziario.
4. Il sesto e il settimo motivo di ricorso sono privi della specificità,
prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art 591 lett. c) c.p.p., trattandosi
di doglianze del tutto generiche e, in quanto tali, del tutto inidonee ad
introdurre legittimamente il ricorso davanti a questa Corte, a fronte delle
motivazioni congrue e logiche svolte dal giudice del riesame, che in punto
esigenze cautelari, ha indicato le concrete modalità di esecuzione delle
singole condotte delittuose (reati-fine) e l’esistenza di una struttura
associativa per sua natura di carattere permanente, con un “modus operandi”
ben collaudato e reiterato nel tempo, nonché la non comune proclività a
delinquere mostrata dall’indagato, che nonostante la formale incensuratezza
evidenzia un elevato grado di allarme sociale, sia per il radicamento sul
territorio dell’organizzazione criminale sia per la gravità dei reati-fine
commessi. Circa il pericolo di inquinamento delle prove, il Tribunale lo ha
desunto da precisi elementi di fatto e quindi indicato nella circostanza che “il
ricorrente ha inoltre dimostrato un’oggettiva spregiudicatezza nella commissione dei
reati oggetto di contestazione, sicchè, tenuto conto che una parte consistente delle
fonti di prova ha carattere dichiarativo (denunce delle pp.00 e s.i.t), appare necessario
preservare la genuinità di tali fonti di prova ed evitare che i testimoni possano essere
contattati e indotti mediante minaccia a ritrattare o modificare le proprie
dichiarazioni”.
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Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve
essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della

dedotti. Inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione
in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma i ter,
delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia
della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui
l’indagato travasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1
bis del citato articolo 94.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94, comma
ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
C

lerato, in camera di consiglio il 23.10.2012
Cons . fiere estensore
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Il Presidente
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somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi

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