Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48090 del 29/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48090 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ANGELELLI ALBERTO N. IL 28/05/1963
avverso la sentenza n. 892/2010 CORTE APPELLO di ANCONA, del
03/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANNA
PETRUZZELLIS;

Data Udienza: 29/10/2015

Così deciso in Roma, all’udienza del 29 ottobre 2015
Il

La difesa di Angelelli Alberto propone ricorso avverso la sentenza del 03/05/2013 con la quale la
Corte d’appello di Ancona, ha confermato la sua affermazione di responsabilità in relazione al reato
di cui all’art. 385 cod. pen. pronunciata dal primo giudice.
Nel ricorso si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione quanto all’accertamento della
responsabilità, con riferimento all’elemento oggettivo e soggettivo del reato, ritenendosi integrata la
fattispecie della violazione degli obblighi prevista dall’art. 276 cod.proc. pen .
Il ricorso risulta inammissibile per genericità ed in quanto proposto per motivi non consentiti,
all’atto in cui reitera le valutazioni, che avevano costituito oggetto del gravame di merito senza
confrontarsi con le argomentazioni di quel giudice contestandone esclusivamente la decisione.
In particolare si ignora la distinzione correttamente operata in punto di diritto tra evasione e
violazione delle prescrizioni, oltre che la distinzione in fatto, posto che le fattispecie nel concreto
sono del tutto incomparabili, stante l’ampia cesura tra quanto autorizzato e quanto realizzato, che si
evince dalla pronuncia oggetto di impugnazione. La ricostruzione dà conto anche della sussistenza
del dolo generico richiesto per l’integrazione del reato e con essa il ricorrente non si confronta,
riproponendo la propria versione dei fatti e sollecitando in questa fase una nuova, non consentita
analisi del merito.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle ammende

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