Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4809 del 23/10/2012


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 4809 Anno 2013
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) RAGUSA FRANCESCO PAOLO N. IL 27/02/1953
avverso l’ordinanza n. 297/2012 TRIB. LIBERTA’ di CATANIA, del
09/03/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 23/10/2012

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr.
Antonio Mura, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato
inammissibile.
Udito il difensore avv*Gianna Ignazia Catania che ha concluso per l’accoglimento
del ricorso.

Osserva

Con ordinanza del 17.2.2012, il Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Caltagirone, ritenendo sussistenti gravi indizi di reità e
ravvisando l’esistenza di plurime esigenze cautelari, applicava la misura
della custodia cautelare in carcere a Ragusa Francesco Paolo, in ordine ai
reati di cui agli artt. 416, 629, 56, 629, 624, 625 c.p., a seguito della richiesta del
pubblico ministero avanzata nei confronti del medesimo e di altri indagati
nel corso di un’intensa attività di indagine (operazione denominata “I
Carusi”) avviata nel luglio del 2010 quale prosecuzione naturale di altra e
precedente operazione denominata “Efesto”, nel corso della quale,
dall’ascolto di alcune conversazioni telefoniche intercettate, erano emersi
elementi indiziari in ordine ad una serie di furti di mezzi agricoli. Dalle
ulteriori indagini, emergeva quindi, secondo l’ipotesi accusatoria, l’esistenza
di un sodalizio criminale armato e radicato nel territorio di Grammichele e
zone limitrofe, deputato con atti intimidatori a coartare la libertà negoziale di
imprenditori impegnati in appalti privati nella zona, imponendo loro di
affidare al medesimo sodalizio – che operava tramite società fittizie
appositamente create – la fornitura in esclusiva di calcestruzzo e materiale
inerte nei vari cantieri.
Avverso tale provvedimento l’indagato propose istanza di riesame,
chiedendo, in via preliminare, la nullità dell’ordinanza per violazione
dell’art.292 c.p.p., avendo il gip recepito integralmente il contenuto della
richiesta del pubblico ministero, e l’inutilizzabilità delle intercettazioni per
mancanza dei decreti autorizzativi, in via principale l’annullamento del titolo
coercitivo per carenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alle ipotes
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estorsive contestate, al reato associativo, alle ipotesi di furto contestate e al
reato di cui all’art.12 quinquies 1.n.356/1992, in subordine, la riforma con
l’applicazione di una misura meno affittiva, e il Tribunale di Catania, con
ordinanza del 9.3.2012, annullava l’ordinanza limitatamente alle aggravanti
di cui ai commi 4 e 5 del reato associativo. Confermava nel resto l’ordinanza.
Ricorre per cassazione il difensore dell’indagato deducendo: 1) la

nullità dell’ordinanza di custodia cautelare in riferimento alle esigenze
cautelari per mancanza di indicazione specifica di elementi riferibili ai singoli
indagati, e in particolare allo Specchiale; 2) la mancanza di motivazione del
provvedimento del Tribunale del riesame in ordine all’eccepita mancanza
degli elementi di cui all’art.292 c.p.p.
Chiede pertanto l’annullamento dell’ordinanza.

Motivi della decisione

Il limite del sindacato di legittimità – inteso nel senso che alla Corte di
cassazione spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura
del giudizio di legittimità ed ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di
merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto alle
scelte in concreto effettuate – non può che riguardare anche i provvedimenti
cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice di merito e, in
particolare, prima del giudice al quale è richiesta l’applicazione della misura
o la modifica della stessa e, poi, eventualmente, del giudice del riesame o
dell’appello, valutare “in concreto” la sussistenza dei gravi indizi di reità e
delle esigenze cautelari, e rendere un’ adeguata e logica motivazione sui
parametri normativi previsti, per formulare la prognosi di pericolosità.
Tanto premesso, rileva il Collegio che le doglianze del ricorrente, laddove
censurano in maniera del tutto generica la congruità e illogicità
dell’argomentare del giudicante, rispetto alla gravità degli indizi e alle
esigenze cautelari in riferimento al reati di cui ai capi a) b) e c) dell’
imputazione provvisoria sono prive della specificità, prescritta dall’art. 581,
lett. c), in relazione all’art 591 lett. c) c.p.p., trattandosi di doglianze del tutto
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generiche e, in quanto tali, del tutto inidonee ad introdurre legittimamente il
ricorso davanti a questa Corte.
Le motivazioni svolte dal Tribunale del riesame non risultano viziate da
illogicità manifeste e sono infine esaustive, sia in punto gravi indizi di reità
che in ordine alle esigenze cautelari, avendo il Tribunale rilevato a riguardo
che le concrete modalità di esecuzione delle singole condotte delittuose

carattere permanente evidenziato l’elevato pericolo di recidivanza; “i contatti

con esponenti della criminalità mafiosa, la riverenza dei sodali nei suoi confronti,
nonché la pendenza giudiziaria per un grave episodio di sangue (tentato omicidio)
connotano la personalità del Ragusa come violenta e spregiudicata”.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve
essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti. Inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione
in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1 ter,
delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia
della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui
l’indagato travasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1
bis del citato articolo 94.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94, comma 1
ter, d

disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

Co de berato, in camera di consi lio il 23.10.2012

(reali-fine) e l’esistenza di una struttura associativa per sua natura di

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