Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48080 del 27/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48080 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LEIMEGGER KLAUS N. IL 10/11/1965
avverso la sentenza n. 101/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
BOLZANO, del 17/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 27/09/2013

1) Con sentenza del 17.5.2012 la Corte di Appello di Bolzano confermava la sentenza
del Tribunale di Bolzano, sez. dist. di Brunico, in composizione monocratica, emessa in
data 11.1.2011, con la quale Leimegger Klaus, previo riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla contestata recidiva, era stato
condannato alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all’art.10 ter b.L.vo
74/2000 ascritto.
Ricorre per cassazione Leimegger Klaus, denunciando la mancanza, contraddittorietà
e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza
dell’elemento psicologico del reato, nonostante che dall’istruttoria fossero emersi una
pluralità di elementi di prova circa l’impossibilità materiale dio onorare il debito IVA.
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1) La Corte territoriale ha, con motivazione congrua ed immune da vizi logici,
richiamando legittimamente per relationem la sentenza di primo grado, accertato che
dalle risultanze processuali (ed in particolare dalle stesse dichiarazioni dei testi a
discarico) non emergeva la prova della “crisi di liquidità acuta della società ovvero
l’impossibilita oggettiva di eseguire il pagamento del debito fiscale”.
2.1.1) Il ricorrente, invece, come risulta dallo stesso ricorso, propone una rivisitazione
(non consentita in questa sede di legittimità) del materiale probatorio.
Le censure proposte, non tengono conto, invero, che il controllo demandato alla Corte
di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi
attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato,
senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa ottica, gli argomenti di cui il
giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o di verificare se i
risultati dell’interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle
acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo. Anche a seguito della
modifica dell’art.606 lette) c.p.p., con la L.46/06, il sindacato della Corte di
Cassazione rimane di legittimità: la possibilità di desumere la mancanza,
contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione anche da “altri atti del
processo specificamente indicati nei motivi di gravame”, non attribuisce al giudice di
legittimità il potere di riesaminare criticamente le risultanze istruttorie, ma solo
quello di valutare la correttezza dell’iter argomentativo seguito dal giudice di merito e
di procedere all’annullamento quando la prova non considerata o travisata incida,
scardinandola, sulla motivazione censurata (cfr.Cass.pen. sez.6 n.752 del 18.12.2006;
Cass. Sez.:2 n.23419/2007-Vignaroli; Cass.pen. sez. 6 n. 25255 del 14.2.2012).
3) Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonchè, in mancanza di elementi atti ad escludere
la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore
della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in
euro 1.000,00, ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.

OSSERVA

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 27.9.2013

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