Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48077 del 27/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48077 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AMATO GIUSEPPE N. IL 10/09/1957
avverso la sentenza n. 1435/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
12/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 27/09/2013

Ritenuto:
– che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Roma ha
confermato la pronuncia di prime cure, con la quale Giuseppe Amato era
stato riconosciuto responsabile di violazioni al d.P.R. 380/01, e
condannato alla pena ritenuta di giustizia;
-che la difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione,
contestando il mancato riconoscimento dell’esimente di cui all’art. 54
cod.pen.; nonché l’entità della pena, del tutto eccessiva in relazione al
tenue disvalore espresso dal fatto contestato;
– che le censure, così come formulate, si palesano del tutto aspecifiche e,
quindi inammissibili, ex artt. 581, co. 1, lett. c), e 591, co. 1, lett. C),
cod.proc.pen.;
– che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
permette di rilevare il compiuto riscontro fornito dalla Corte territoriale ai
motivi libellati in appello dalla difesa dell’imputato;
– che, di contro, i motivi di annullamento, oltre che generici, si pongono in
aperto contrasto con le emergenze istruttorie, esaustivamente analizzate
dai giudici di merito;
– che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 27/9/2013.

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