Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48076 del 27/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48076 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GAZZARA SANTI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DELLA PIETRA COSTANZO N. IL 03/06/1958
avverso la sentenza n. 7272/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
08/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Data Udienza: 27/09/2013
Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Roma ha
confermato la pronuncia di prime cure, con la quale Costanzo Della Pietra
era stato di del reato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 44
lett. b), d.P.R. 380/01 e di violazione alla normativa antisismica, e
-che la difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione,
eccependo vizio di motivazione in relazione alla omessa declaratoria di
intervenuta prescrizione dei reati e all’esimente di cui all’art. 54 cod.pen.;
-che il vaglio di legittimità, effettuato sulla impugnata pronuncia permette
di rilevare la logicità e la correttezza del discorso giustificativo, adottato
dai giudici di merito, nel ritenere la sussistenza del reato in contestazione
e la ascrivibilità di esso in capo all’imputato;
-che con i motivi libellati si ripropongono le medesime doglianze sollevate
in sede di merito, senza specifica analisi critica alla pronuncia impugnata,
di tal chè le censure, così come prospettate devono ritenersi aspecifiche
e, quindi, inammissibili ex artt. 581, co. 1, lett. c), e 591, co. 1, lett. c),
cod.proc.pen.;
-che il termine prescrizionale si è maturato successivamente alla
pronuncia di seconde cure, ma la manifesta infondatezza dei motivi
dedotti in ricorso, non consentendo il compiuto instaurarsi del rapporto
di impugnazione, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare la
sussistenza di cause di non punibilità, ex art. 129 cod.proc.pen. ( Cass.
S.U. 22/11/2000, De Luca );
p
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
(
condannato alla pena ritenuta di giustizia;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,0 in
favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 27/9/2013.