Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48075 del 27/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48075 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MARINI LUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TIDEI ANTONELLA N. IL 30/06/1957
avverso la sentenza n. 9047/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
07/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;
Data Udienza: 27/09/2013
Con sentenza in data 7/12/2012 la Corte di Appello di Roma ha parzialmente confermato la
sentenza del 24/10/2007 del Tribunale di Velletri, sez.dist. di Frascati, e, dichiarati estinti per
prescrizione i reati contravvenzionali, ha confermato la condanna della Sig.ra Antonella
TIDEI in relazione al reato previsto dall’art.349 cod. pen., accertato il 4/10/2005,
confermando altresì la determinazione della pena che il primo giudice aveva effettuato
applicando il minimo edittale.
Il motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha puntualmente motivato circa le
ragioni del trattamento sanzionatorio inflitto e le argomentazioni addotte non appaiono né
contraddittorie né illogiche, così che è preclusa alla Corte di legittimità censurare il giudizio
discrezionale operato dal giudice di merito.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi
la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 27/9/2013.
Avverso tale decisione è stato proposto ricorso col quale si lamenta il mancato giudizio di
prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e l’eccessività della pena.