Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48074 del 27/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48074 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MARINI LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ESPOSITO GIUSEPPE N. IL 14/12/1955
avverso la sentenza n. 1220/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
03/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 27/09/2013

Il ricorso è viziato da assoluta genericità, sia perché invoca l’assenza di elementi di prova,
senza indicare quali sarebbero gli errori in cui sono incorsi i giudici di merito, sia perché
secondo il costante orientamento di questa Corte, si considerano generici, con riferimento al
disposto degli artt.581, comma primo, lett.c) e 591, comma primo, lett. c) c.p.p., i motivi che
ripropongono davanti al giudice di legittimità le medesime doglianze presentate in sede di
appello avverso la sentenza di primo grado e che nella sostanza non tengono conto delle
ragioni che la Corte di appello ha posto a fondamento della decisione sui punti contestati. Si
tratta di interpretazione costantemente applicata dalla giurisprudenza di questa Corte ed
espressa, da ultimo, con la sentenza della Sesta Sezione Penale, n.22445 del 2009, P.M. in
proc.Candita e altri, rv 244181, ove si afferma che “e’ inammissibile per genericità il ricorso
per cassazione, i cui motivi si limitino a enunciare ragioni ed argomenti già illustrati in atti o
memorie presentate al giudice a quo, in modo disancorato dalla motivazione del
provvedimento impugnato”.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la
somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 27/9/2013.

Con sentenza in data 3/5/2012 la Corte di Appello di Milano ha dichiarato inammissibile per
essere privo di motivi specifici l’appello proposto avverso la sentenza del 14/12/211 del
Tribunale di Milano con cui il Sig. Giuseppe ESPOSITO è stato condannato in relazione al
reato previsto dall’art.6 della legge 13 dicembre 1989, n.401 (e successive modifiche),
commesso il 20/4/2010,
Avverso tale decisione è stato proposto ricorso col quale si lamenta la mancata applicazione
dell’art.129 cod. proc. pen.

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