Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48071 del 27/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48071 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Perini Luciano, nato a Rosignano M.mo il 20.5.53
imputato art. 15/c e 24 I. 963/65
avverso la sentenza del Tribunale di Livorno del 19.2.10

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Letta la richiesta del P.G. che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
osserva

Premesso che il ricorrente è stato ritenuto responsabile di violazione alla normativa
sulla pesca e condannato alla pena di 1000 C di ammenda;
Rilevato che, contro tale decisione, è stato proposto appello che, però, è stato
convertito in ricorso stante la non appellabilità (art. 593 co. 3 c.p.p.) di questo tipo di sentenza;
Constatato che il gravame è stato avanzato da difensore non abilitato ( perché non iscritto nel
prescritto albo speciale ex art. 613 c.p.p.);

Considerato che ciò dà luogo ad una causa di inammissibilità preliminarmente
assorbente rispetto ai restanti motivi di ricorso;

Data Udienza: 27/09/2013


Osservato che, alla presente declaratoria, segue, per legge, la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della
somma di 1000 C;

P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.

Così deciso in Roma nell’udienza del 27 settembre 2013

Il

idente

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

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