Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48064 del 27/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48064 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MARINI LUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BIANCHI GIUSEPPE N. IL 28/09/1942
avverso la sentenza n. 1112/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
01/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;
Data Udienza: 27/09/2013
Con sentenza in data 1/3/2013 la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza del
12/1/2010 del Tribunale di Firenze con cui il Sig. Giuseppe BIANCHI è stato condannato in
relazione al reato previsto dagli artt.81 cod. pen., 44, lett.c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e
181 del 4272004, accertato nel settembre 2008.
Il ricorso è manifestamente infondato. Il capo d’imputazione individua le opere che si ritengono
realizzate sull’immobile già abusivamente edificato, come da sentenza del 25/6/2007, e che
costituiscono sviluppo e completamento di queste ultime. Nessuna incertezza, dunque sussiste,
come può rilevarsi in modo univoco dalla lettura delle decisioni di merito.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la
somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 27/9/2013.
Avverso tale decisione è stato proposto ricorso col quale si lamenta: 1) errata o omessa
indicazione delle opere che dovevano essere demolite e dello stato dei luoghi a ripristinare; 2)
omessa indicazione delle nuove opere rilevanti, posto che quelle realizzate non presentano
rilevanza penale.